I contributi per il trasporto scolastico non possono essere subordinati alla residenza nella regione

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza nella causa C-830/18

Altre misure che consentono a un Landand di sostenere i costi del trasporto scolastico in caso di residenza indiretta i lavoratori transfrontalieri e le loro famiglie
Il figlio di un cittadino tedesco frequenta la scuola secondaria nel Land ma risiede in Francia con i suoi genitori, anche cittadini tedeschi.
A partire dall’anno scolastico 2015-2016, il distretto si è rifiutato di sostenere il trasporto scolastico sulla base che, ai sensi della legge della Renania, l’obbligo di organizzare il trasporto scolastico relativo solo agli studenti che risiedono in quel Land. Il tribunale amministrativo superiore della Renania ha chiesto alla Corte di giustizia se una misura che fa sostenere le spese di trasporto scolastico ad un soggetto sulla base della residenza nel suo territorio, costituisce una discriminazione diretta contro i lavoratori migranti.
In tal caso, il tribunale amministrativo superiore della Renania-Palatinato chiede se tale requisito possa essere giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, vale a dire la necessità di garantire l’organizzazione efficace del sistema scolastico.
Con la sentenza odierna, la Corte constata, in primo luogo, che la madre ha mantenuto la sua attività lavorativa in Germania e trasferito il proprio domicilio in Francia, può, in quanto “lavoratore migrante”, fare affidamento sul principio della parità di trattamento nei confronti del suo Stato membro di origine, vale a dire la Germania.
Pertanto l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che subordina la presa in carico del trasporto scolastico da parte di un Land al requisito della residenza nel territorio di tale Land costituisce una discriminazione indiretta, in quanto, per sua stessa natura, può incidere maggiormente sui lavoratori frontalieri che su quelli nazionali.
Inoltre l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 deve essere interpretato nel senso che le difficoltà pratiche connesse all’efficace organizzazione del trasporto scolastico all’interno di un Land non costituiscono un motivo imperativo di interesse generale che può giustificare una misura nazionale qualificata come discriminazione indiretta.

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