Corte dei Conti, Prima Sezione Centrale di Appello, sentenza n. 61 del 27 marzo 2020
Alcuni dirigenti erano convenuti a giudizio perchè nella riorganizzazione regionale si era attivata una sola stazione di pulizia e sanificazione delle ambulanze per tutta la regione, costringendo quindi tale ambulanza a viaggi molto lunghi e costosi per la pulizia settimanale.
Il collegio ha ritenuto la condotta foriera di danno erariale poichè connotata da colpa grave. Infatti devono essere ritenute affette da colpa grave quelle evidenti e marcate trasgressioni degli obblighi di servizio o di regole di condotta, che siano “ex ante” ravvisabili e riconoscibili per dovere professionale d’ufficio, e che si materializzano nell’inosservanza del minimo di diligenza richiesto nel caso concreto ovvero in marchiana imperizia o in una irrazionale imprudenza (Corte dei conti, SS. RR. 56/1997).
La giurisprudenza contabile ha chiarito poi che la tradizionale concezione psicologica della colpa, quale nesso psichico tra agente e fatto materiale, si traduce in un giudizio di rimproverabilità rispetto ad una condotta antidoverosa, che era possibile non assumere rispettando le regole cautelari, afferenti ad una valutazione di prevedibilità ed evitabilità di un determinato evento, con riferimento alla fattispecie concreta (Corte dei conti Sez. II 643/2014).
Nel caso di specie, rileva la Sezione che risultano realizzate tutte le condizioni per affermare la sussistenza della colpa grave, essendo evidente la violazione della regola di condotta consistente nell’evitare il dispendio di risorse pubbliche per lo spostamento di mezzi di trasporto in località lontane dai punti di partenza; il comportamento dei convenuti in giudizio si manifesta quindi caratterizzato da un grado grave di colpa, non risultando sufficienti, per escludere la gravità della colpa, le attività dirette all’individuazione di una postazione nel capoluogo regionale per eseguire le operazioni di pulizia e sanificazioni delle ambulanze; tale attività non è infatti sfociata in alcun risultato nel periodo in contestazione, e di conseguenza l’amministrazione ha dovuto sostenere costi di trasporto dei mezzi notevolmente superiori a quelli cui avrebbe fatto fronte qualora fosse stata approntata la postazione di Potenza, quale luogo accessibile rispetti ai diversi punti di partenza dei mezzi, tanto più che la conformazione orografica della Regione non favorisce agevoli spostamenti.