Corte di Cassazione, sentenza n. 7485 del 23 marzo 2020
Il fatto che il legislatore, nel dettare la norma d’interpretazione autentica dell’art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, abbia escluso dall’obbligo di iscrizione alla Gestione separata i pensionati che svolgano attività lavorativa libero-professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo e che versino all’ente previdenziale di categoria il contributo soggettivo, significa a contrario che costoro, qualora non fossero stati (come nella specie) tenuti a versare il contributo soggettivo all’ente esponenziale di categoria, dovevano iscriversi alla Gestione separata: diversamente, non ci sarebbe stato motivo di menzionare «i soggetti di cui al comma 11» nell’ambito della norma d’interpretazione autentica contenuta nel successivo comma 12, giacché il presupposto per l’iscrizione alla Gestione separata da parte di soggetti che svolgano attività libero-professionale per la quale è previsto l’obbligo di iscrizione ad appositi albi è costituito precisamente dal fatto che costoro non siano tenuti a versare all’ente previdenziale di categoria un contributo che dia luogo alla costituzione di una posizione previdenziale (così già Cass. n. 30344 del 2017, cit.). Per il resto, non può il Collegio che richiamarsi alle argomentazioni già più volte esposte da questa Corte nelle pronunce dianzi ricordate a proposito della corretta interpretazione della norma di cui all’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, cit., e ribadire che la vocazione universalistica affidata alla Gestione separata dall’art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, va compresa sia nei suoi profili soggettivi, per essere rivolta a tutti i lavoratori autonomi che siano privi di altra tutela previdenziale, sia soprattutto nei suoi profili oggettivi, per essere riferita a tutti i redditi non assoggettati altrimenti ad alcuna contribuzione previdenziale: sta qui la ragione di fondo che rende non condivisibile l’assunto (perorato anche nell’odierno controricorso) secondo cui non potrebbe essere soggetto all’iscrizione nella Gestione separata quel professionista che, sulla base di una qualche eccezione prevista dalla regolamentazione della cassa di previdenza di categoria, non sia tenuto all’iscrizione presso di essa (così specialmente Cass. nn. 32166, 32167 e 32508 del 2018, cit.). Detto altrimenti, la relazione tra le casse professionali e la Gestione separata non può essere costruita come una relazione di alternatività, cioè postulando che i commi 25 e 26 dell’art. 2, I. n. 335/1995, abbiano fissato in abstracto un rigido riparto di competenze, ma piuttosto come una relazione di complementarità, tale per cui se una cassa professionale di categoria, nell’esercizio della sua potestà di autoregolamentazione, decide di escludere taluni professionisti dal versamento di contributi utili a costituire una posizione previdenziale, tale esclusione sarà sufficiente a riespandere la vocazione universalistica della Gestione separata (sempre che ci si trovi in presenza di attività libero-professionali svolte in modo abituale, ancorché non esclusivo, oppure di attività che, se svolte in forma occasionale, diano luogo ad un reddito pari o superiore a 5.000 euro, per come indicato nell’art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, conv. con I. n. 326/2003).