Anche al trasporto presso gli asili nido, vanno estesi i principi in materia di agevolazioni del servizio di trasporto scolastico

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Veneto, deliberazione n. 34/2020/PAR

Già la Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 25/2019/QMIG aveva enunciato il principio di diritto per cui “gli enti locali, nell’ambito della propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio, quali declinati dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e della clausola d’invarianza finanziaria, possono dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico all’utenza”.
Successivamente il decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126 convertito in la legge 20 dicembre 2019. n. 159, ha introdotto la seguente disposizione: “Fermo restando quanto disposto dall’articolo 5 del decreto legislativo13 aprile 2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l’accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall’ente locale per l’erogazione del servizio, o anche nulla, purchésia rispettato l’equilibrio di bilancio di cui all’articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145″(art. 3 co. 2).
Alla materia del trasporto presso asili nido e scuole dell’infanziavanno dunque estesi i principi enunciati dalla giurisprudenza contabile e dal legislatore con il d.l. 126/2019, consentendo dunque di dare copertura finanziaria al servizio anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico all’utenza. Vanno tuttavia parimenti richiamati i vincoli entro cui tale tipologia d’intervento può estrinsecarsi
In primo luogo, si ribadisce che va assicurato il rispetto degli equilibri di bilancio, di modo che la spesa risulti sostenibile per le finanze dell’ente. Inoltre, va preliminarmente e formalmente individuata dall’ente la sussistenza di un rilevante e preminente interesse pubblico che giustifichi la necessità dell’intervento. Infine, devono essere previamente definiti i meccanismi di gradazione della contribuzione degli utenti in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi versano.

Comments are closed.