Consiglio di Stato,sentenza n. 2109 del 26 marzo 2020
Ha chiarito la Sezione che l’art. 919, comma 3, del Codice dell’Ordinamento Militare attribuisce all’Amministrazione il potere di protrarre lo stato di sospensione in cui il militare già si trovi, al fine di prevenirne il rientro in servizio alla scadenza dell’ordinario termine di cinque anni, ove tale rientro in servizio sia considerato suscettibile di incidere negativamente sull’immagine, sul prestigio e sul buon andamento del Corpo di appartenenza: ne consegue che l’Amministrazione non può utilizzare tale potere di proroga della sospensione cautelare allorchè l’interessato, scaduto il primo quinquennio , sia già da tempo rientrato in servizio.