Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 2 aprile 2020 nella causa C-670/18
Nel suo ricorso, il sig. CO asserisce che l’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012, che vieta alle amministrazioni pubbliche di assegnare incarichi di studio e consulenza ai soggetti collocati in quiescenza dei settori privato e pubblico, dovrebbe essere disapplicato in quanto contrario alla direttiva 2000/78. Inoltre, questa disposizione violerebbe l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il ricorrente asserisce che la normativa nazionale in questione nel procedimento principale istituirebbe una discriminazione indiretta, che non potrebbe essere giustificata da nessun obiettivo legittimo.
In proposito la Corte ha dichiarato che la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e in particolare l’articolo 2, paragrafo 2, l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 1, della stessa, dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che vieta alle amministrazioni pubbliche di assegnare incarichi di studio e consulenza a persone collocate in quiescenza purché, da un lato, detta normativa persegua uno scopo legittimo di politica dell’occupazione e del mercato del lavoro e, dall’altro, i mezzi impiegati per conseguire tale obiettivo siano idonei e necessari. Spetta al giudice del rinvio verificare se ciò avvenga effettivamente nella fattispecie di cui al procedimento principale.