Consiglio di Stato, sentenza n. 808 del 31 gennaio 2020
Deduce quindi la parte appellante che il T.A.R. ha completamente disatteso il fatto che il privato non ha una posizione di interesse legittimo tutelabile avanti al giudice amministrativo in ordine agli atti, tra i quali i verbali del Comitato di Valutazione dei rischi e le perizie medico/legali, con i quali l’amministrazione sanitaria organizza e attua al proprio interno l’attività di prevenzione e gestione del rischio (c.d. risk management): come affermato infatti dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3263 del 21 maggio 2019. Quindi se è vero che, sulla base del Regolamento approvato con la delibera, il Comitato di Valutazione dei Rischi assolve anche funzioni propriamente riconducibili alla funzione di risk management (come quella intesa, “nella valutazione dei casi”, ad evidenziare “gli aspetti salienti di prevenzione e riduzione del rischio clinico”), soggetta quindi al divieto di acquisizione o utilizzazione dei relativi atti e verbali “nell’ambito di procedimenti giudiziari” di cui all’art. 16, comma 1, l. n. 24/2017: tuttavia, a prescindere dal fatto che tale funzione qualifica solo in parte i suddetti atti, sì che, in relazione ad essa, potrebbe giustificarsi una solo parziale sottrazione all’accesso, l’accesso soddisfa una finalità più ampia rispetto a quella consistente nella produzione e/o utilizzazione in giudizio dei documenti de quibus, il cui divieto, quindi, non è idoneo ad elidere l’utilità dell’acquisizione per la parte richiedente.
Quanto invece al primo aspetto (inerenza dei documenti alla strategia difensiva dell’Amministrazione), deve in primo luogo richiamarsi l’orientamento giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2890 del 15 maggio 2018) secondo cui “la giurisprudenza costante del giudice amministrativo, con riferimento alla richiesta di accesso dei pareri legali, ne riconosce l’ostensione in accoglimento dell’istanza d’accesso quando tale parere ha una funzione endoprocedimentale ed è quindi correlato ad un procedimento amministrativo che si conclude con un provvedimento ad esso collegato anche solo in termini sostanziali e, quindi, pur in assenza di un richiamo formale ad esso (Cons. St., ord., sez. VI, 24 agosto 2011, n. 4798); nega invece l’accesso quando il parere viene espresso al fine di definire una strategia una volta insorto un determinato contenzioso, ovvero una volta iniziate situazioni potenzialmente idonee a sfociare in un giudizio”.
Nella specie, deve rilevarsi che gli atti del CVS, insieme alle propedeutiche perizie medico-legali, si inseriscono, come si evince dalle delibere richiamate dall’Amministrazione, nell’ambito di un procedimento funzionale alla individuazione di una soluzione compositiva della potenziale controversia risarcitoria: essi, quindi, pur non essendo direttamente funzionali alla difesa in giudizio dell’Amministrazione, possono effettivamente contenere valutazioni di ordine strategico-difensivo, sottratte in quanto tali al regime ostensivo sulla scorta della giurisprudenza citata, ulteriori rispetto a quelle di carattere strettamente ricognitivo (della dinamica degli eventi) o valutativo (dei profili medico-legali della vicenda).
Consegue, dai rilievi svolti, che l’appello deve essere parzialmente accolto, in accoglimento della domanda subordinata avanzata dalla parte appellante, nel senso che l’esibizione dei documenti in oggetto dovrà avvenire mediante l’impiego degli opportuni accorgimenti (stralcio, omissis ecc.), atti ad assicurare la salvaguardia del diritto di difesa dell’Amministrazione appellante, accompagnati dalla attestazione da parte del responsabile del procedimento che le parti omesse o stralciate contengono effettivamente valutazioni di carattere difensivo dell’Amministrazione elaborate in funzione del contenzioso instaurato in sede civile.