Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Basilicata, sentenza n. 10/2020
Era stata riscontrata una sovrapposizione tra l’attività di docente della scuola pubblica e le attività professionali nel campo artistico culturale nel periodo che va dal 2008 al 2015, ambito temporale nel quale era titolare di contratto a tempo determinato con l’istituzione pubblica scolastica; per converso, dall’1/9/2015 al 5/5/2017, risultava titolare di contratto a tempo indeterminato con la scuola pubblica.
Secondo parte attrice, in virtù di tale sovrapposizione si configura una responsabilità erariale a carico del convenuto, quantificabile nelle somme indebitamente percepite dall’1settembre 2015 al 5 maggio 2017 per un ammontare complessivo di euro 61.879,36.
Già l’Agenzia delle Entrate con ordinanza aveva ingiunto al Centro X ed al Prof. Y, il pagamento, con obbligo solidale, di una sanzione pecuniaria per “la violazione dell’art. 53 comma 9 del d. lgs. 165/2001”, per aver svolto, in alcuni periodi, senza l’autorizzazione dell’amministrazione, attività professionali (attore, regista ecc..) individuate nelle fatture analiticamente richiamate nel provvedimento.
La Procura contabile, invece, contesta invece un’ipotesi di responsabilità risarcitoria disciplinata art. 53 c. 7 bis del d. lgs n. 165/2001.
Ne deriva che nel caso di specie le finalità perseguite dall’amministrazione finanziaria-Agenzia delle entrate, non sono in ogni caso sovrapponibili a quelle perseguite in sede di giurisdizione contabile, tenuto conto, così come evidenziato nell’arresto giurisprudenziale sopra citato, che l’oggetto della tutela in questo giudizio concerne l ‘ipotesi del tutto distinta della mancata entrata al bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente degli emolumenti di cui trattasi, per essere destinati all’incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti, con inequivocabile inerenza quindi ad uno specifico ambito contabile e alla cui diretta tutela è volta la normativa di riferimento.