Le centrali di committenza per i Comuni sono ammesse nelle sole forme dell’Unione o Consorzio di Comuni

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Conclusioni dell’Avvocato Generale presentate il 2 aprile 2020, Causa C-3/19

Asmel società consortile a r.l. (in prosieguo: «Asmel s.c.a.r.l.») è una società consortile a responsabilità limitata, costituita il 23 gennaio 2013, composta dal Consorzio Asmez (24%) (7), dall’associazione privata Asmel (25%) (8) e dal Comune di Caggiano (51%).
Nel corso degli anni, Asmel s.c.a.r.l. ha svolto attività di centrale di committenza a favore degli enti locali (9).
A seguito di diversi esposti, l’Autorità nazionale anticorruzione (in prosieguo: l’«A.N.A.C.») ha avviato un’indagine, in base alla quale ha constatato la non rispondenza di Asmel s.c.a.r.l. e del Consorzio Asmez ai modelli organizzativi previsti dal codice dei contratti pubblici per le centrali di committenza.
Ad avviso dell’A.N.A.C., Asmel s.c.a.r.l. era un ente di natura privatistica, essendo segnatamente una società di diritto privato costituita a sua volta da altre associazioni. Essa non poteva pertanto qualificarsi come centrale di committenza in quanto l’ordinamento italiano esige forme pubbliche di attuazione, mediante enti pubblici o associazioni di enti locali, quali l’unione dei comuni e il consorzio tra i comuni sorti a seguito di accordi ai sensi dell’articolo 30 del T.U.E.L. Essa ha altresì precisato che, anche ammettendo il ricorso a soggetti privati, si dovrebbe trattare di organismi in house che esercitino un’attività limitata al territorio dei comuni fondatori, mentre nel caso di specie risultava insussistente sia il requisito concernente il controllo analogo, sia una delimitazione territoriale dell’attività prestata.
L’Avvocato Generale ha proposto alla Corte di rispondere al Consiglio di Stato come segue:
«Il diritto dell’Unione e, in particolare, l’articolo 11 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, non osta ad una norma nazionale in forza della quale, secondo l’interpretazione del giudice del rinvio, gli enti locali di piccole dimensioni devono acquistare lavori, beni e servizi mediante centrali di committenza costituite secondo due modelli organizzativi specifici, quali l’unione di comuni o il consorzio di comuni, il cui ambito di operatività è limitato al territorio di detti comuni unitariamente considerato»

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