Corte di Cassazione, sentenza n. 12073 del 14 aprile 2020
E’ del tutto infondato il ricorso laddove si duole del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Il delitto di frode nelle pubbliche forniture, laddove riguardi contratti di somministrazione di beni o servizi, si realizza attraverso una pluralità di atti, senza tuttavia perdere la sua struttura unitaria, poiché ogni singolo inadempimento rappresenta soltanto l’aggravamento di un’offesa già inferta ed in essere, e perciò l’approfondimento di un disvalore della condotta già emerso e non, invece, un ulteriore autonomo momento di disvalore. Ad un tempo, però, ciascuna omissione, proprio perché contribuisce ad accentuare la lesione arrecata al bene giuridico protetto dalla norma, non può consistere in un mero post factum penalmente irrilevante. In siffatte ipotesi, dunque, il delitto di cui all’art. 356, cod. pen., assume la struttura di un reato “a consumazione prolungata”, che si realizza attraverso condotte reiterate, e comunque plurime: le une e le altre, indicate dall’art. 131- bis, comma 3, cod. pen., quali forme di manifestazione di quel «comportamento abituale», che, per espressa previsione ivi pure contenuta, esclude la possibilità di applicare la causa di non punibilità in questione, anche in caso di particolare tenuità di ciascuna singola azione od omissione.