Le prestazioni dell’appalto difformi dal contratto sono danno erariale anche in mancanza di dolo

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Sardegna, sentenza n. 85 del 21 aprile 2020

Si è tenuto conto delle lavorazioni comunque eseguite, anche se non pienamente corrispondenti alle prescrizioni dell’appalto (anche e soprattutto sotto il profilo dei vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione o dalla comunità amministrata, ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis della L. 20/1994, come dimostrato dalla importante riduzione del danno rispetto alle contestazioni contenute nell’atto introduttivo del giudizio).
Ma tale operazione non consente, come preteso dalle difese dei convenuti, che, attraverso una valutazione dell’utilitas, si possa pervenire ad un annullamento del danno.
Infatti, per un verso, occorre considerare il violato interesse pubblico della corrispondenza della spesa agli atti di contratto giacché, altrimenti opinando, verrebbe meno la certezza del rispetto della “regolarità” della spesa pubblica (cfr. Sezione II centrale, sentenza n. 184 del 26 maggio 2005 e, negli stessi sensi, Sezione II centrale numero 366 del 18/06/2018) mentre, per altro verso, le partite di danno enucleate corrispondono a lavorazioni non eseguite, ma comunque compensate, dalle quali non può, all’evidenza, derivare alcuna utilità.
Del pari, non può trovare ingresso la richiesta riduzione dell’addebito contestato.
Fermo che, come già precisato, il danno erariale è stato più che prudenzialmente calcolato, l’acclarato importante scostamento dai richiesti canoni dell’agere pubblico, che connota di colpa gravissima i comportamenti tenuti dai convenuti nella vicenda, non consente che il pregiudizio agli stessi riconducibile possa essere ulteriormente ridotto.
Al riguardo, è opportuno sottolineare che, ad escludere la connotazione dolosa della condotta, come contestata in citazione, il Collegio ha valutato la mancata prova di una volontà specificamente finalizzata ad avvantaggiare l’impresa (come ivi sostenuto), ovvero altrettanto specificamente diretta a cagionare un danno all’Amministrazione di appartenenza, ma ciò non elide la ripetuta violazione, da parte dei chiamati in causa, dei doveri loro rimessi e la sostanziale elusione degli obblighi di accertamento, vigilanza e controllo imposti dalle norme dettate in materia di lavori pubblici.
I convenuti risultano, conclusivamente, debitori, nei confronti dell’Azienda Ospedaliera, delle seguenti somme: X € 550.475,04; Y € 325.853,67; Z € 90.047,03.

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