Quando incombe l’obbligo di denuncia, è raddoppiato il termine di prescrizione del danno erariale

Corte dei Conti sezione giurisdizionale Lombardia, sentenza n. 46 del 21 aprile 2020

La Procura presso la Corte dei Conti aveva convenuto il Presidente e il Direttore di un consorzio, perchè lo stesso direttore avrebbe cumulato, all’interno dell’unicità del rapporto di lavoro dipendente con l’Amministrazione di appartenenza, due distinte posizioni organizzative, rispettivamente Direttore consortile e Responsabile di servizi, cumulando due trattamenti economici, in dispregio del divieto di cumulo dei trattamenti economici di cui all’art. 110, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 e del principio di omnicomprensività della retribuzione di cui all’art. 24, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001e all’art. 31 del CCNL del 31 marzo 1999.
I convenuti avevano eccepito la prescrizione dell’azione erariale
Come evidenziato dalla Procura, incombeva sul convenuto un obbligo di denuncia (cfr. SS.RR. n. 2/2017), in quanto rivestente un ruolo apicale (Presidente del Consorzio) e venuto in possesso, in ragione del suo ufficio, di elementi per l’accertamento di responsabilità erariale.
Tale obbligo di denuncia non è stato adempiuto.
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, della L. n. 20/1994, qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia e in tali casi l’azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata.
Nel caso di specie, l’ultimo pagamento contestato al convenuto risulta avvenuto in data 14 dicembre 2010, come evidenziato anche dalla difesa.
Il termine prescrizionale quinquennale dell’azione di responsabilità, se non si considerasse l’obbligo di denuncia, sarebbe scaduto nel 2015.
Considerando però la sussistenza dell’obbligo di denuncia e la previsione di cui al sopra menzionato art. 1, comma 3, della L. n. 20/1994, l’invito a dedurre notificato nel 2018 risulta pienamente nel termine quinquennale decorrente dalla data (anno 2015) in cui la prescrizione originaria è maturata. Quindi l’eccezione di prescrizione è da rigettare.

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