Corte dei Conti, sezione giurisdizionale veneto, sentenza n. 59 del 22 aprile 2020
Proprio in ragione delle modalità con cui il convenuto ha proceduto all’acquisto dei carrelli – terapia e dell’elevato prezzo erogato per la complessiva fornitura degli stessi che il Collegio ritiene sussistente anche l’elemento oggettivo della responsabilità, inquadrabile, secondo l’impostazione accusatoria, come “danno alla concorrenza” causalmente determinato dalla condotta del dott. X. Secondo uniforme orientamento giurisprudenziale, tale figura di danno si concretizza nella “lesione del patrimonio pubblico che consegue all’ingiustificato maggiore esborso o, comunque, al mancato risparmio derivante dall’omesso ricorso alle regole dell’evidenza pubbliche, come quota percentuale di mancato ribasso, la quale viene ingiustamente perduta, in misura percentuale, su ogni singolo maggiore pagamento che viene effettuato” (Cdc, II Sez. Giurisd. Centr. App. sent. n. 601/2014, II Sez. Giurisd. Centr. App. sent. n. 1081/2015).
Il puntuale rispetto delle su indicate norme dev’essere, infatti, il modus agendi tipico e normale della pubblica amministrazione in quanto lo stesso garantisce l’economicità dell’azione amministrativa attraverso il confronto effettivamente concorrenziale tra aspiranti contraenti e assicura, inoltre, il perseguimento dell’efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, oltre che della legalità e della trasparenza della stessa (in tal senso, Cdc I Sez. Giurisd. Centr. App. sent. n. 175/2019).
Tuttavia, “il danno alla concorrenza non può discendere dalla mera inosservanza delle regole dell’evidenza pubblica che rappresentano certamente un indizio di pregiudizio” (Cdc, III Sez. Giurisd. Centr. App. n. 148 del 2018), ma è necessario dimostrare “…che effettivamente nel caso concreto la violazione delle norme sulla scelta del contraente abbia determinato una maggiore spendita di denaro pubblico, dimostrazione che potrà essere raggiunta con il ricorso ad ogni idoneo mezzo di prova, quale può essere la comparazione con i prezzi o con i ribassi conseguiti a seguito di gara per lavori o servizi dello stesso genere di quello contestazione…” (Sez. III, n. 229 del 2017; Sez. I n. 263 del 2016; Sez. II n. 198 del 2011).