Corte dei Conti, Terza Sezione Centrale di Appello, sentenza n. 70 del 16 aprile 2020
Un Comune , con deliberazione di C.C. n. 85, del 22 ottobre 2013, ha riconosciuto – in esecuzione di sentenza del Tribunale della città e di seconda conforme della Corte di Appello, pronuncianti condanna per demansionamento – il debito fuori bilancio di € 60.000,00.
La Corte dei Conti ha ritenuto condivisibili le conclusioni del giudice del lavoro, poichè , dalla documentazione agli atti, ha dedotto non solo che “che “che l’attività svolta dalla dott.ssa X non era connotata da quel significativo grado di complessità proprio della categoria D” ma che la stessa non è stata mai quali quelli che caratterizzavano le declaratorie della categoria “D”, rispetto alla “C.
In effetti, la dipendente svolgeva attività rientrante nei meri compiti di segreteria, non implicante responsabilità dirette né nella elaborazione dei detti piani né nella verifica dei relativi risultati.
In conclusione, la dipendente operava raccogliendo le proposte provenienti dai singoli uffici operativi, redigendo il documento finale senza alcun grado di autonomia e senza complesse problematiche da risolvere, quindi senza effettuare valutazioni di merito sulla programmazione e sulla sua attuazione, sottoponendo il documento finale alle determinazioni dei Dirigenti del Settore
Perciò, le risultanze risarcitorie lavoristiche erano da ascrivere, tra gli altri, alla dott.ssa Y che con ingiustificabile condotta applicava la dipendente X, per un periodo non breve (31 dicembre 2005 – 31 luglio 2008), in mansioni di livello inferiore al suo inquadramento contrattuale, condizione che confliggeva con le norme primarie disciplinanti la prestazione lavorativa (art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 e CCNL di lavoro degli Enti locali), i cui precetti, obbliganti ad adibire il lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti, non potevano e non dovevano sfuggire al preposto del Settore Sicurezza e che ove osservati avrebbero evitato l’addebito risarcitorio in capo al Comune di € 60.000,00.