Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Sicilia, sentenza n. 157 del 16 aprile 2020
Con specifico riferimento alle caratteristiche del recupero ai sensi dell’art. 4 del decreto legge n. 16 del 6 marzo 2014, si è espressa anche la Presidenza del Consiglio nelle “Indicazioni esplicative in materia di trattamento retributivo accessorio di Regioni ed Enti locali” emanate il 12 agosto 2014, in esito alla relazione del Comitato previsto
dalla circolare interministeriale del 12 maggio 2014, n. 60. In tali indicazioni è sempre esclusa, nell’applicazione dei primi tre commmi dell’articolo 4, la possibilità di procedere alla ripetizione dell’indebito direttamente sui dipendenti.
Non vi è quindi corrispondenza biunivoca tra beneficiari del remunerazione e platea dei soggetti che percepiranno un minore trattamento accessorio per effetto della riduzione del Fondo per le risorse decentrate.
Occorre soprattutto sottolineare due elementi specifici, che sono dirimenti al fine di escludere la possibilità che il recupero ai sensi del citato art. 4 del D.L. n. 16 del 2014 faccia venir meno il danno erariale.
In primo luogo, tale recupero non comporta un effettivo incasso di somme in favore del Comune, poiché non vi è un incremento patrimoniale tale da pareggiare l’illegittimo depauperamento derivante dal pagamento dell’indennità non dovuta. Il recupero consiste, in realtà, nella riduzione del Fondo delle risorse decentrate del personale e, dunque, si risolve soltanto in un risparmio di spesa.
In secondo luogo, non si tratta di un recupero nei confronti dei fondo per le risorse decentrate per gli anni dal 2019 in poi nei confronti dei dipendenti che hanno beneficiato dell’indennità, poichè questi ultimi non devono restituire alcunchè. L’Amministrazione, infatti, ha ridotto il fondo risorse decentrate per gli anni dal 2019 in poi nei confronti di di tutti i dipendenti, sicché coloro che sopportano gli effetti della decurtazione non coincidono con i beneficiari dell’indennità da videoterminale. In altre parole, gli attuali dipendenti subiscono una
diminuzione del Fondo per le risorse decentrate per compensare gli importi indebitamente erogati sino al 2014 ad altri, che, qualora frattanto siano andati in pensione, ovviamente neppure saranno incisi da tale compressione del summenzionato Fondo.
Per quanto sopra esposto l’eccezione di inammissibilità dell’azione per danno erariale deve essere respinta.