Corte di Cassazione, sentenza n. 7478 del 20 marzo 2020
La giurisprudenza consolidata di questa Corte è orientata nel senso di richiedere, al fine di soddisfare il principio della forma scritta dei contratti della P.A., la contestualità delle manifestazioni di volontà relative alla formazione del contratto. Proposta ed accettazione possono essere anche contenute in documenti distinti purchè siano poi consacrate in un unico documento. Nel caso di specie, invece, non vi era stata la contestualità della sottoscrizione né si verteva in regime derogatorio delle prescrizioni di cui all’art. 17 del r.d. del 1923 in quanto l’associazione sottoscrivente l’impegno contrattuale non era ascrivibile ad impresa commerciale. Nel preferire questa soluzione, consacrata in diverse pronunce di questa Corte (Cass., U, n. 6827 del 23/3/2010; Cass., 1, n. 6555 del 20/3/2014; Cass., 3, n. 12540 del 17/6/2016, Cass., 2, n. 27910 del 31/10/2018), il Collegio intende aderire all’indirizzo più formalistico in tema di interpretazione del RD n. 2440 del 1923, preferendo questa interpretazione ad altra, pure fatta propria da altre pronunce di questa Corte, volta ad attenuare il formalismo ed a ritenere soddisfatto il requisito della forma scritta da uno scambio di missive, contenenti proposta ed accettazione, senza che le due dichiarazioni di volontà siano consacrate in un unico documento.