Spetta all’itermediario provare il puntuale adempimento degli obblighi informativi in materia di investimenti

Corte di Cassazione, sentenza n. 7905 del 17 aprile 2020

I principi in mertito sono stati ancora assai recentemente ribaditi dalle Sezioni Unite nella sentenza n.28314 del 4/11/2019, in cui viene descritto lo squilibrio, di carattere prevalentemente conoscitivo-informativo, nella posizione delle parti, fondato sull’elevato grado di competenza tecnica richiesta a chi opera nell’ambito degli investimenti finanziari, che è oggetto dell’intervento correttivo del legislatore, attuato anche attraverso la previsione di un rigido sistema di obblighi informativi a carico dell’intermediario.
L’obbligo positivo specifico di provare il puntuale adempimento degli obblighi informativi a carico dell’intermediario sarebbe sostanzialmente vanificato se si ritenesse che verso un investitore impropriamente qualificato «speculativo» l’intermediario sia esonerato dal fornire le informazioni relative al grado di rischio di perdita del capitale derivante dalla tipologia specifica del prodotto proposto ed acquistato. Al contrario, si deve ritenere che il grado di rischio sia direttamente proporzionale al livello di puntualità delle informazioni (Sez.1, 28/02/2018, n. 4727; Sez. 1, n. 12544 del 18/05/2017). Al riscontro dell’inadempimento degli obblighi di corretta informazione consegue, secondo l’orientamento di questa Corte, l’accertamento in via presuntiva del nesso di causalità tra il detto inadempimento e il danno patito dall’investitore; presunzione che spetta all’intermediario superare, dimostrando che il pregiudizio si sarebbe comunque concretizzato quand’anche l’investitore avesse ricevuto le informazioni omesse.

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