Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per l’Emilia Romagna, sentenza n. 44 del 2020
Al contrario, nessuna discrezionalità da parte del convenuto può venire in rilievo nella fattispecie, in considerazione sia della nota da parte del Direttore generale dell’Inps, che esplicitamente prescriveva di contrastare le controversie giudiziarie in corso aventi a oggetto l’assegno integrativo sostitutivo degli accompagnatori militari, che della giurisprudenza, consolidata nel senso opposto alla decisione di primo grado non appellata.
Non vi è, inoltre, alcuna prova di una interlocuzione del convenuto con i vertici del proprio ufficio antecedente il passaggio in giudicato della sentenza; al contrario, la difesa afferma che “la decisione sulla proposizione dell’appello era esclusiva prerogativa dell’avv. OMISSIS, il quale non doveva rendere alcun parere (v. l’atto di citazione introduttivo a questo giudizio, pag. 16 ss.), né chiedere autorizzazioni, né coinvolgere altri soggetti, in forza del potere a lui conferito con la citata procura alle liti”.
La giurisprudenza civile unanimemente riconosce il risarcimento del danno da omessa impugnazione nel caso in cui, come quello in analisi, sulla base della regola del “più probabile che non”, sia possibile, sulla base di un accertamento prognostico, affermare che l’omessa impugnazione abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno (ex multis, Corte di cassazione, sez. III civ., ord. 30 aprile 2018, n. 10320). Tali approdi della giurisprudenza civile ben possono essere utilizzati anche nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, ovviamente in presenza dell’elemento psicologico minimo costituito dalla colpa grave.
Peraltro, è granitico l’orientamento della giurisprudenza contabile nel senso di riconoscere la responsabilità dell’agente pubblico a fronte di una lite temeraria, situazione sovrapponile all’omessa impugnazione. In proposito, è stato evidenziato, con affermazione utilizzabile anche ai fini del presente giudizio, che “la temerarietà della lite si ravvisa nella coscienza dell’infondatezza della domanda o nel difetto della normale diligenza per l’acquisizione di detta coscienza” (Corte dei conti, Sez. giur. per il Trentino-Alto Adige, sede di Trento, sent. n. 18, del 16 giugno 2018); nel caso in argomento, da parte dell’avv. OMISSIS è mancata proprio l’ordinaria diligenza nell’acquisire la coscienza in merito alle elevate possibilità di successo che avrebbe avuto l’impugnazione della sentenza n. OMISSIS del Tribunale di OMISSIS.
Sulla base di quanto sopra esposto, questo Collegio ritiene che nella vicenda in analisi la condotta omissiva dell’avv. OMISSIS, consistente nella mancata impugnazione della sentenza del Tribunale di OMISSIS, n. OMISSIS debba essere qualificata illecita, giacché tenuta in violazione dei doveri di ufficio.