Corte di Cassazione, sentenza n. 8719 dell’11 maggio 2020
La CTR è incorsa in un palese equivoco nell’affermare che il condominio, impugnando il diniego di sgravio in autotutela dei ruoli portanti i crediti TARSU prescritti, tenta di eludere il termine di decadenza per l’impugnazione delle cartelle di pagamento a suo tempo notificate e non contestate. L’odierno ricorrente, infatti, con l’impugnazione del diniego di sgravio, non intende far valere vizi propri delle cartelle o del procedimento impositivo: al tempo in cui le cartelle furono notificate, infatti, la prescrizione dei crediti da esse portati non era certamente maturata. Il condominio deduce che per l’inerzia dell’agente della riscossione nel recupero di tali crediti, prolungata per oltre cinque anni, sarebbe maturata la prescrizione; e tale deduzione è fondata. La giurisprudenza di queste Corte, da tempo, interpreta estensivamente l’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e tende a ricomprendere tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario anche il diniego di sgravio, quale atto comunque incidente su rapporti tributari tra amministrazione e contribuente, in grado di incidere negativamente su la posizione giuridica di quest’ultimo (cfr. Cass., n. 285/2010; Cass., n. 16100/2011). Peraltro, essendo strutturato il processo tributario come processo impugnatorio, l’impugnaziore del divieto di sgravio di ruoli portanti crediti prescritti è il modo tipico per innestare, in tale tipo di processo, la domanda di accertamento dell’avvenuto compimento della prescrizione dei crediti il cui recupero sia stato affidato all’agente della riscossione. Quanto al termine di prescrizione dei crediti per TARSU, questa Corte lo ha fissato in cinque anni, applicando l’art. 2948, comma 1, n. 4 c.c. (Cass., n. 4283/2010; Cass., n. 24679/2011). E’ stato anche affermato che l’art. 2953 c.c., in tema di prescrizione decennale dell’actio iudicati, si applica solo ai crediti portati da sentenze di condanna passate in giudicato, con evidente impossibilità di sua applicazione ai crediti portati da cartelle inoppugnabili, non potendo equipararsi la loro irretrattabilità agli effetti del giudicato, discendenti solo da un provvedimento giurisdizionale contenzioso irrevocabile. Infine, coglie nel segno il condominio quando deduce che, essendo l’atto da esso impugnato un diniego di sgravio dei ruoli, chiesto per l’avvenuta prescrizione dei c:rediti da essi portati (prima ancora che dalle cartelle di pagamento emesse sulla base di quei ruoli), legittimato passivo dell’azione di annullamento (e di accertamento della prescrizione) è solo l’ente impositore (nella specie, il Comune di Milano)