In caso di omessa riscossione, è decisiva l’esistenza o meno di atti in qualsivoglia modo interruttivi della prescrizione. Non costituisce esimente lo stato di disorganizzazione dell’ente locale.

Corte dei Conti, sentenza n. 114 del 12 maggio 2020

La Procura ha ritenuto danno il coacervo dei canoni concessori dovuti e non riscossi dal Comune e non più esigibili, in quanto prescritti, al momento della proposizione dell’azione contabile.
Quello che viene in rilievo, secondo la prospettazione attorea è la condotta asseritamente omissiva tenuta dagli odierni convenuti per non avere gli stessi proceduto con le dovute richieste di pagamento, inoltri di sollecito o, in ogni caso, ogni altra azione idonea a dimostrare una intenzionale cura delle pubbliche risorse.
Per uno dei dirigenti succedutisi nel tempo, però, il Collegio ha rilevato che risulta essere stata inoltrata una serie di intimazioni a pagare dal 2012 sino al 2014, tali da impedire il decorso della prescrizione, e quindi, il Collegio non ha ritenuto di poter rinvenire una condotta omissiva cui poter ricondurre la mancata riscossione dei canoni di che trattasi.
Inoltre, ha scrutinato pure la posizione di X la quale ha ricoperto la P.O. Turismo e Mercati, su disposizioni del Dirigente del Settore, e che è stata sottoposta anche a procedimento penale, con assoluzione definitiva dal reato di abuso di ufficio contestato Infatti, come correttamente rilevato dal Giudice penale, in tutti i provvedimenti di delega di P.O. conferita alla X non è mai stato consentito alla stessa di sottoscrivere atti a rilevanza esterna, in assenza di delega del Dirigente che, nel caso di specie non è stata rilasciata.
Non sembra essere, pertanto, riconoscibile in capo alla X nessun potere di autonoma iniziativa in ordine alle attività di recupero e messa in mora.
Relativamente al quantum, invece, il Collegio ha riteunuto di poter valutare favorevolmente tutti quegli elementi sin qui esposti che sono stati rivelatori di uno stato di disorganizzazione generale dell’Ente Locale, tale da aver portato proprio al dissesto dello stesso di lì a poco. Come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Corte conti Lombardia 245/2019), la constatata disorganizzazione strutturale dell’amministrazione, sebbene non possa elevarsi ad esimente utile a giustificare la condotta tenuta dal convenuto, dovendosi ritenere esigibile, proprio dai livelli dirigenziali, una condotta tesa a migliorare e ad efficientare le prestazioni rese dall’amministrazione di appartenenza, già dal momento della presa di servizio, può rilevare, però, ai fini di una riduzione dell’ammontare del danno richiesto in pagamento.

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