Le attività di assistenza sanitaria che non rivestono carattere di urgenza pertengono ad un interesse della Regione, non del singolo operatore

Consiglio di Stato, ordinanza n. 2586 del 12 maggio 2020

Non va accolta l’istanza, proposta da una casa di cura, di sospensione cautelare monocratica del decreto monocratico del Tar che ha, a sua volta, respinto l’istanza cautelare monocratica dell’ordinanza del presidente della Giunta regionale con cui, in relazione al d.P.C.M. 26 aprile 2020, si è disposto che “fino al 17 maggio, sono sospese le attività di assistenza sanitaria che non rivestono carattere di urgenza e di indifferibilità”, atteso che le esigenze di continuità dei servizi di assistenza sanitaria non urgenti e indifferibili pertengono ad un interesse pubblico generale di cui è portatrice l’Amministrazione regionale e non il singolo operatore privato.
La Sezione ha pronunciato sull’istanza di sospensione del decreto monocratico del Tar Molise 9 maggio 2020, n. 104

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