Chi avalla le pressioni del direttore generale per demansionare un dipendente, incorre in danno erariale (lui solo e non il direttore generale)

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per le Marche, sentenza n. 40 dell’11 maggio 2020

Sebbene anche in tal caso le condotte ritenute rilevanti dal giudice civili idonee a ledere i fondamentali diritti alla vita di relazione del Y siano ascrivibili fondamentalmente alla condotta del Direttore generale p.t. non convenuto in questa sede, il Collegio non può non rilevare che, nel caso di specie, emerga una corresponsabilità dell’odierna convenuta , la cui condotta assume rilievo gravemente colposo proprio in quanto, nella sua qualità di responsabile dell’Ufficio ha avallato l’adozione di disposizioni volte a demansionare ed a demotivare professionalmente il Y in assenza di valide ragioni. (V. Sezione Giurisdizionale Piemonte n.308/2019) La X non ha potuto o voluto assumere alcuna decisione autonoma e difforme dal vertice secondo le proprie caratteristiche personali e le capacità acquisite ; un comportamento , peraltro, molto frequente nella P.A., in una struttura gerarchica caratterizzata dalla paura di commettere errori. Valuta il Collegio, al tempo stesso, che l’apporto causale della ricorrente alla complessiva pretesa risarcitoria riconosciuta dal giudice civile risenta comunque della marginalità dei comportamenti alla stessa ascritti, imputabili, come rilevato dalla difesa, principalmente ad altri soggetti non convenuti in giudizio. In conclusione il Collegio ritiene che la convenuta debba essere condannata al risarcimento della somma complessiva pari ad €. 2.000,00, somma da ritenersi già rivalutata, oltre interessi legali come da dispositivo.

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