Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per le Marche, sentenza n. 41 dell’11 maggio 2020
La Procura regionale lamentava la presunta violazione, nel Comune di X, degli artt. 151, ultimo comma, del D.lgs.267/2000 e 9, comma 1 quinquies del D.L. n. 113/2016, con riguardo a n.35 assunzioni a tempo determinato disposte con provvedimento dirigenziale n. 1049 del 30 settembre 2017, con effetto dal 02.10.2017, pur in assenza dell’approvazione, nei termini di legge, del bilancio consolidato dell’annualità 2016.
L’articolo 9, comma 1-quinquies del D.L. n. 113 del 24/06/2016, infatti prevede l’impossibilità per gli enti territoriali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione di una serie di atti contabili, fra cui anche l’approvazione del bilancio consolidato, il cui termine, come ampiamente noto, è fissato al 30 settembre di ogni anno, ai sensi dell’articolo 151, comma 8, TUEL, per gli enti tenuti a tale adempimento. La prima applicazione della norma riguarda, ai sensi del successivo comma 1- octies, proprio il bilancio consolidato 2016 oggetto della presente contestazione
La predetta preclusione ha carattere assoluto ed inderogabile, a tal punto che la giurisprudenza ha ritenuto anche impossibile, per le amministrazioni inadempienti, procedere all’acquisizione di personale in comando da altra amministrazione (cfr Sez. Reg. Controllo Abruzzo, Delib. 9 giugno 2017, n.103/2017/PAR; Sez. Reg. Controllo Puglia, Delib. 21 giugno 2018, n.98/2018/PAR).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Collegio ritiene sussista la responsabilità degli odierni convenuti nei termini specificamente contestati dalla Procura regionale.
Infatti non v’è dubbio che, nell’ambito dei ruoli rivestiti, tutti i soggetti avrebbero dovuto verificare le condizioni di ammissibilità e di liceità delle previste assunzioni, ponendo in evidenza le problematiche insorte e gli oggettivi impedimenti imposti dalla legge.