Agenzia delle Entrate, risposta n. 13 del 15 maggio 2020
La Società rappresenta di voler intraprendere un’attività secondaria consistente nella gestione di un ambulatorio, nel quale diversi professionisti, quali medici e fisioterapisti, erogano a terzi clienti servizi sanitari. L’Istante, oltre ad occuparsi della parte amministrativa, metterebbe a disposizione dei medici e fisioterapisti (di seguito,anche “i professionisti”), gli spazi, la segreteria ecc., per il supporto alla loro attività.
In relazione alla descritta attività, il Contribuente riferisce: – di utilizzare il codice ATECO 82.11.01 “Servizi integrati di supporto per le funzioni d’ufficio” e che le prestazioni rese dai professionisti costituiscono prestazioni sanitarie.
In conformità con l’indirizzo interpretativo recato dalla risoluzione n. 250/E del2002, l’Agenzia delle Entrate ha risposto che nella fattispecie l’Istante deve emettere fattura ai clienti/pazienti perle prestazioni rese in esenzione da IVA ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 18), del Decreto IVA, ricorrendone i presupposti applicativi, e ricevere fattura dal professionista/mandante per la prestazione dallo stesso effettuata, sempre in regime di esenzione e al ricorrere dei presupposti applicativi. Nella fattura emessa dal professionista/mandante, il corrispettivo esente da IVA è pari alla differenza tra l’ammontare fatturato dalla Società al paziente e la provvigione spettante a quest’ultima, che sarà esclusa dalla base imponibile ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera b), del Decreto IVA.