Regime di fatturazione applicabile in base ad un contratto di mandato senza rappresentanza avente ad oggetto prestazioni sanitarie esenti da IVA

Agenzia delle Entrate, risposta n. 13 del 15 maggio 2020

La Società rappresenta di voler intraprendere un’attività secondaria consistente nella gestione di un ambulatorio, nel quale diversi professionisti, quali medici e fisioterapisti, erogano a terzi clienti servizi sanitari. L’Istante, oltre ad occuparsi della parte amministrativa, metterebbe a disposizione dei medici e fisioterapisti (di seguito,anche “i professionisti”), gli spazi, la segreteria ecc., per il supporto alla loro attività.
In relazione alla descritta attività, il Contribuente riferisce: – di utilizzare il codice ATECO 82.11.01 “Servizi integrati di supporto per le funzioni d’ufficio” e che le prestazioni rese dai professionisti costituiscono prestazioni sanitarie.
In conformità con l’indirizzo interpretativo recato dalla risoluzione n. 250/E del2002, l’Agenzia delle Entrate ha risposto che nella fattispecie l’Istante deve emettere fattura ai clienti/pazienti perle prestazioni rese in esenzione da IVA ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 18), del Decreto IVA, ricorrendone i presupposti applicativi, e ricevere fattura dal professionista/mandante per la prestazione dallo stesso effettuata, sempre in regime di esenzione e al ricorrere dei presupposti applicativi. Nella fattura emessa dal professionista/mandante, il corrispettivo esente da IVA è pari alla differenza tra l’ammontare fatturato dalla Società al paziente e la provvigione spettante a quest’ultima, che sarà esclusa dalla base imponibile ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera b), del Decreto IVA.

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