Agenzia delle Entrate, risposta n. 153 del 27 maggio 2020
Con avviso di accertamento veniva contestata ad una società l’indebita applicazione dell’aliquota agevolata del 10% e, per l’effetto, recuperata a tassazione la differenza tra l’aliquota ordinaria applicabile e l’aliquota agevolata applicata.
Sull’interpello teso a chiarire come recuperare la maggiore imposta pagata, l’Agenzia delle Entrate ha risposto: come già chiarito con la risposta ad interpello n. 176, la norma consente l’esercizio del diritto di rivalsa della maggiore imposta accertata a condizione che il cedente/prestatore abbia definitivamente corrisposto le somme dovute all’erario. Essa mira a ripristinare, anche nelle ipotesi di accertamento, la neutralità garantita dal meccanismo della rivalsa e dal diritto alla detrazione, consentendo il normale funzionamento dell’IVA, la quale deve, per sua natura, colpire i consumatori finali e non gli operatori economici. Al verificarsi delle condizioni fissate dalla norma, dunque, il diritto di rivalsa diventa esercitabile nei riguardi del cessionario o committente, che, sua volta, può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto la maggiore imposta addebitatagli ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione