In caso di recupero a tassazione della maggiore aliquota IVA, sussiste sempre il diritto di rivalsa nei confronti del committente

Agenzia delle Entrate, risposta n. 153 del 27 maggio 2020

Con avviso di accertamento veniva contestata ad una società l’indebita applicazione dell’aliquota agevolata del 10% e, per l’effetto, recuperata a tassazione la differenza tra l’aliquota ordinaria applicabile e l’aliquota agevolata applicata.
Sull’interpello teso a chiarire come recuperare la maggiore imposta pagata, l’Agenzia delle Entrate ha risposto: come già chiarito con la risposta ad interpello n. 176, la norma consente l’esercizio del diritto di rivalsa della maggiore imposta accertata a condizione che il cedente/prestatore abbia definitivamente corrisposto le somme dovute all’erario. Essa mira a ripristinare, anche nelle ipotesi di accertamento, la neutralità garantita dal meccanismo della rivalsa e dal diritto alla detrazione, consentendo il normale funzionamento dell’IVA, la quale deve, per sua natura, colpire i consumatori finali e non gli operatori economici. Al verificarsi delle condizioni fissate dalla norma, dunque, il diritto di rivalsa diventa esercitabile nei riguardi del cessionario o committente, che, sua volta, può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto la maggiore imposta addebitatagli ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *