Agenzia delle Entrate, risposta n. 159/2020 del 29 maggio 2020
Già l’Agenzia con la circolare n. 21/2010, le indicazioni contenute nella sopra richiamata circolare non devono essere tassativamente intese, considerato che altre categorie di disabili possono accedere all’Iva agevolata per l’acquisto di veicoli a prescindere dall’accertamento formale dell’handicap da parte della commissione medica preposta, nel caso in cui l’interessato sia già in possesso del riconoscimento dell’invalidità da parte di altre commissioni mediche pubbliche e se dalla certificazione rilasciata risultano la gravità e le limitazioni derivanti dalla patologia (orientamento esteso anche per i portatori di handicap psichico o mentale).
Nella situazione descritta nell’interpello, osserva l’amministrazione finanziaria, il minore, con verbale della commissione medica dell’Inps per l’accertamento dell’invalidità civile, è stato riconosciuto “invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18/80)” e in possesso dei requisiti richiesti per le agevolazioni fiscali previsti dal Dl n. 5/2012 perché affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale per la sua patologia da terminare il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento