Anac vs. Asmel: la Corte di Giustizia assegna un altro punto all’Autorità Anticorruzione

Corte di Giustiza, sentenza del 05 giugno 2020, causa C-3/19

L’Asmel, società consortile a responsabilità limitata, fondata il 23 gennaio 2013, è detenuta al 51% dal Comune di Caggiano (Italia), al 25% dall’associazione di diritto privato Asmel, che annovera, tra i suoi associati, l’Associazione nazionale piccoli comuni italiani, e al 24% dal Consorzio Asmel, un consorzio di imprese private e di comuni.
L’Asmel ha svolto, in passato, attività di centrale di committenza per vari enti locali.
Secondo le modalità di funzionamento dell’Asmel, gli enti locali aderiscono, con deliberazione del consiglio comunale, all’associazione Asmel, e successivamente, mediante deliberazione della giunta comunale, affidano all’Asmel le loro funzioni di acquisto. Quest’ultima riceve, per i servizi prestati da una piattaforma telematica, un corrispettivo pari all’1,5% dell’importo di aggiudicazione, posto a carico dell’aggiudicatario.
A seguito di diversi esposti, l’ANAC ha avviato un’indagine, al termine della quale ha concluso che l’Asmel non rispettava i modelli organizzativi per le centrali di committenza prescritti dall’articolo 33, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 163/2006.
Secondo l’ANAC, l’Asmel era un soggetto di diritto privato, mentre, per una centrale di committenza, il diritto italiano impone forme pubbliche di azione per il tramite di enti pubblici o di associazioni tra enti locali, quali le unioni di comuni o i consorzi di comuni creati in base ad accordi stipulati sulla base dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 267/2000. Essa ha altresì rilevato che, sebbene sia possibile ricorrere a soggetti privati, questi ultimi dovrebbero, in ogni caso, essere organismi interni (in house), la cui attività sia limitata al territorio dei comuni fondatori, mentre, nel caso di specie, non erano soddisfatti i presupposti relativi al controllo analogo e alla delimitazione territoriale dell’attività esercitata.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella fattispecie ha dichiarato:
1)  L’articolo 1, paragrafo 10, e l’articolo 11 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione di diritto nazionale che limita l’autonomia organizzativa dei piccoli enti locali di fare ricorso a una centrale di committenza a soli due modelli di organizzazione esclusivamente pubblica, senza la partecipazione di soggetti o di imprese private.
2)  L’articolo 1, paragrafo 10, e l’articolo 11 della direttiva 2004/18, come modificata dal regolamento n. 1336/2013, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione di diritto nazionale che limita l’ambito di operatività delle centrali di committenza istituite da enti locali al territorio di tali enti locali.

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