L’Avvocato generale chiede la conferma della multa da 94 milioni al colosso farmaceutico Lundbeck per aver pagato i concorrenti

Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia, conclusioni, causa C-591-16

L’avvocato generale Kokott propone alla Corte di giustizia di confermare l’ammenda di circa94 milioni di euro inflitta al gruppo farmaceutico Lundbeck in relazione all’intesa volta a ritardare la commercializzazione di versioni generiche del suo farmaco antidepressivo citalopram. L’avvocato generale propone di respingere il ricorso d’impugnazione proposto da Lundbeck contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione che infliggeva tale ammenda.
Con decisione del 19 giugno 2013, la Commissione ha inflitto un’ammenda di EUR94 milioni circa al gruppo farmaceutico danese Lundbeck, che ha prodotto un medicinale antidepressivo contenente la sostanza attiva denominata «citalopram». Secondo la Commissione, nel2002, quando i brevetti che tutelavano tale sostanza attiva nello Spazio economico europeo (SEE) scadevano e Lundbeck rimaneva ancora titolare dei brevetti secondari che ne tutelavano taluni procedimenti di fabbricazione, Lundbeck aveva effettuato pagamenti in favore di quattro produttori di medicinali generici (Generics UK2, Alpharma, Arrow e Ranbaxy) come contropartita del loro impegno ad astenersi dall’entrare nel mercato.
Si tratta della prima applicazione, da parte della Commissione, del divieto europeo di cartelli ad accordi di composizione amichevole di controversie in materia di brevetti conclusi tra un laboratorio farmaceutico titolare di brevetti e produttori di medicinali generici. Secondo la Commissione, tali composizioni amichevoli non sono illegittime in sé e per sé e possono addirittura rientrare nell’interesse pubblico in quanto strumento per economizzare risorse e per incentivare lo sviluppo economico. Tuttavia, siffatti accordi di composizione amichevole diventano problematici ed entrano in conflitto con le norme del diritto della concorrenza qualora mirino, in realtà, non a risolvere una controversia relativa ad un brevetto, ma ad evitare o a ritardare l’ingresso nel mercato di potenziali concorrenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *