Corte dei Conti, Seconda Sezione Centrale d’Appello, sentenza n. 140 del 27 maggio 2020
La fattispecie riferibile alle ipotesi delittuose di cui al art. 55-quinquies, sostanzialmente coeva, ma in realtà successiva alla previsione inerente alla risarcibilità del danno correlato ai delitti previsti dall’art. 17, comma trentesimo ter, del decreto legge 1° luglio 2009 n. 78, conv. con legge 3 agosto 2009 n. 102, presenta, ad avviso del collegio, marcati tratti di specificità ed autonomia rispetto a quest’ultima e, più in generale, rispetto alla clausola limitativa della responsabilità stabilita in relazione alla pregiudizialità collegata alla preventiva ed irretrattabile condanna penale per uno dei reati previsti dall’art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97 (per i quali, cfr. SS.RR. 19 marzo 2015 n. 8/QM).
Nelle ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente – ovvero di giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesti falsamente uno stato di malattia -, viene, infatti, in rilievo, oltre ad una disciplina procedimentale particolare, un apprezzamento specifico del legislatore in ordine alla conseguenze pregiudizievoli della condotta antigiuridica, correlato, inoltre, al rafforzamento della tutela degli interessi retrostanti mediante l’introduzione di una nuova norma penale incriminatrice. Inoltre, la norma che prevede la risarcibilità del danno all’immagine, senza ulteriori specificazioni, è, in definitiva, rimasta intatta e sopravvive alla sentenza di accoglimento della Corte costituzionale n. 61 del 2020.
La disposizione in questione va pertanto riguardata quale norma speciale rispetto al citato art. 17, comma trentesimo ter, sicché, alla stregua del principio che regola la successione delle leggi nel tempo [lex posterior derogat legi priori, poiché il conflitto non raggiunge il grado dell’incompatibilità (art. 15 disp. prel. c.c.)], la risarcibilità del danno all’immagine in ipotesi di assenteismo fraudolento opera indipendentemente da qualsivoglia condizione sostanziale o processuale non espressamente posta dalla norma che si considera. Ne consegue che, ai fini dell’applicazione dell’art. 55-quinquies del decreto legislativo n. 165 del 2001, si deve prescindere dai requisiti di cui all’art.17, comma trentesimo ter, del decreto-legge n. 78 del 2009, atteso che la norma non richiede, in particolare, l’accertamento, con sentenza definitiva, della ricorrenza di talune indefettibili fattispecie delittuose, lesive dell’immagine. E in tal senso depone anche un argomento testuale, rappresentato dal fatto che il secondo comma dell’art. 55-quinquies contiene l’inciso secondo cui restano ‘ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni’, in tal modo prevedendo la non necessità del preventivo accertamento definitivo della responsabilità penale ai fini dell’attivazione del meccanismo risarcitorio ivi delineato.
Il collegio quindi non intende discostarsi dall’orientamento già radicatosi con riguardo a vicende analoghe (cfr. Sez. II, 4 ottobre 2017 n. 662; 4 marzo 2019 n. 62; cui adde: SS.RR. 12 giugno 2018 n. 6, ord.).