Il danno da mancato consenso informato, può essere liquidato con una diminuizione del 20% rispetto al parametro del danno psico-fisico

Corte di Cassazione, sentenza n. 11112 del 10 giugno 2020

Rileva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in materia di responsabilità sanitaria, l’inadempimento all’obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale, a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all’autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute, posto che, se nel primo caso l’omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell’interesse all’autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo l’incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell’atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall’opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato, ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso; con la conseguenza che l’allegazione dei fatti dimostrativi di tale eventuale scelta costituisce parte integrante dell’onere della prova (che, in applicazione del criterio generale di cui all’art. 2697 c.c., grava sul danneggiato) del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso (Sez. 3, Ordinanza n. 19199 del 19/07/2018 (Rv. 649949 01).
Con particolare riguardo alla determinazione dell’importo liquidabile a titolo risarcitorio per l’inadempimento all’obbligo di acquisire il consenso informato del paziente, fermo il riconoscimento del danno dovuto alla lesione del diritto all’autodeterminazione terapeutica (necessariamente liquidabile in via equitativa), ove l’atto terapeutico, necessario e correttamente eseguito secundum legem artis, non sia stato preceduto dalla preventiva informazione esplicita del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, può essere riconosciuto (anche) il risarcimento del danno alla salute per la verificazione di tali conseguenze, ma solo ove sia allegato e provato, da parte del paziente, anche in via presuntiva, che, se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi a detto intervento, ovvero avrebbe vissuto il periodo successivo ad esso con migliore e più serena predisposizione ad accettarne le eventuali conseguenze (e sofferenze) (Sez. 3, Ordinanza n. 2369 del 31/01/2018, Rv. 647593 01).
Ciò posto, converrà preliminarmente considerare che, nel caso di specie, il giudice a quo ha espressamente affermato come la X avesse unicamente maturato i presupposti per il riconoscimento, in proprio favore, del diritto al risarcimento del (solo) danno non patrimoniale per la lesione della libertà di autodeterminazione terapeutica;
Ferme tali premesse, la corte territoriale ha ritenuto di ancorare la liquidazione equitativa del danno riconosciuto utilizzando, quale parametro oggettivo di riferimento, gli importi che la paziente avrebbe avuto diritto a conseguire ove fosse stato liquidabile, in suo favore, un risarcimento per le conseguenze dannose subite a carico della salute, ritenendo tuttavia di correggere l’entità di detti importi parametro con una riduzione al 20%, giustificata proprio in ragione della differenza che intercorre tra il danno alla salute e il danno derivante dalla (sola) violazione del diritto all’autodeterminazione sanitaria

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