In materia di progressioni verticali l’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017, come modificato dall’art. 1, comma 1 ter, del D.L. n. 162/2019, convertito, con modificazioni. dalla Legge n. 8/2020, regola, in chiave derogatoria rispetto alla disciplina generale di cui all’art. 52, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 165/2001, ancorché in via transitoria, un’ipotesi particolare di cc.dd. progressioni verticali, facultizzando per il triennio 2020-2022 procedure selettive interamente riservate ai dipendenti. Il Comune, in base alla disciplina di che trattasi, potrà attivare (trattandosi di una mera facoltà), nel rispetto del piano triennale dei fabbisogni di personale, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, rispettando il limite numerico del 30%. Tale tetto percentuale va considerato come massimo e invalicabile e, quindi, non suscettibile di arrotondamenti. La base di calcolo da prendere in considerazione per definire detta percentuale è quella delle assunzioni programmate, categoria per categoria o area per area, nel triennio 2020-2022 nell’ambito del PTFP.Nella costruzione del percorso procedurale per le progressioni verticali e, quindi, per il piano dei fabbisogni triennali di personale, l’Ente dovrà tener conto di tutti i vincoli assunzionali vigenti, nel rispetto del principio “tempus regit actum”. In particolare, dovrà rispettare la normativa vigente sui limiti della spesa del personale, nonché quella relativa alla capacità assunzionale.Il piano triennale dei fabbisogni di personale può essere sempre modificato, nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa temporalmente vigente, purché vi siano le relative coperture finanziarie.