Corte dei Conti, Prima Sezione Centrale d’Appello, sentenza n. 145 del 2 luglio 2020
Sul presupposto che nel periodo successivo alla “data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto”, vige il “divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”, emerge che, in violazione di tale divieto, le ventimila copie del “Bilancio sociale di mandato 2007-2012” sono state distribuite dopo il 22 marzo 2012, come si può desumere dal fatto che la versione definitiva dell’opuscolo era stata predisposta non prima del 21 marzo 2012 (mail ore 19:35 della ditta incaricata della stampa), per cui la diffusione, anche se avviata tempestivamente, non poteva aver luogo prima del giorno successivo 22 marzo 2012, che è la data di convocazione dei comizi elettorali (quarantacinquesimo giorno antecedente a quello della votazione del 6 maggio 2012, ai sensi dell’art. 18, primo comma, t.u. 570/1960).
Poiché l’opuscolo non ha carattere impersonale, il carattere lesivo della condotta contestata è confermato dalle indicazioni fornite da AGCOM con deliberazione n. 598/16/CONS, secondo cui l’attività di comunicazione istituzionale effettuata dai Comuni in periodo elettorale attraverso la distribuzione di opuscoli informativi, quali il c.d. Bilancio sociale di mandato, appare in contrasto con il dettato dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva dei requisiti cui la norma àncora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare non ricorre il requisito dell’indispensabilità ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’Amministrazione in quanto le informazioni contenute nella predetta pubblicazione non sono in alcun modo correlate all’efficace funzionamento dell’ente e ben potevano essere diffuse in un momento successivo alla conclusione della campagna [elettorale].
La comunicazione non aveva il requisito dell’impersonalità, in quanto l’opuscolo “Bilancio sociale 6/2014-6/2016” riportava numerose foto del Sindaco e degli Assessori.
Osserva infine questo giudicante che le osservazioni svolte dalla Procura generale in ordine alla concorrente responsabilità dell’assessore colgono nel segno laddove affermano che essa non era idonea comunque a esonerare il dirigente dalle responsabilità sue proprie; anzi, l’aver prestato accondiscendenza all’ingerenza dell’assessore, a seguito della quale si sia lasciato scavalcare dalle proprie potestà anche istruttorie (o abbia rinunciato ad esercitarle), non lo solleva da responsabilità, ma conferma il carattere lesivo della condotta