Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Roma, 24 giugno 2020, in Bollettino n. 27 del 6 luglio 2020
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 17 giugno 2020, ha inteso svolgere alcune considerazioni, ai sensi dell’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, relativamente all’articolo 12, comma 8, della legge regionale Puglia, 2 maggio 2017, n. 9 (“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”), avente ad oggetto il limite d’età massimo per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario di una struttura sanitaria e socio-sanitaria privata, anche di carattere ambulatoriale. In particolare, tale norma dispone che “il limite d’età massimo previsto per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario è quello previsto dal comma 1 dell’articolo 15-nonies del d.lgs. 502/92”.
Ciò posto, si rileva che il limite di età massimo previsto dall’articolo 12, comma 8, della citata legge regionale, previsto per i responsabili sanitari di strutture sanitarie e socio sanitarie private, determina un’ingiustificata limitazione alla prestazione dei servizi professionali da parte dei medici, restringendo così l’offerta di tali servizi. Inoltre, tale misura comprime ingiustificatamente la libertà di iniziativa economica e l’autonomia gestionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private, precludendo loro di avvalersi di un medico che ha superato il limite di età previsto per rivestire il ruolo di direttore sanitario. In proposito, si osserva che non è idonea a giustificare siffatte restrizioni la circostanza che tali strutture godano di un regime complementare rispetto a quello pubblico, da cui ricevono un budget per l’esercizio dell’attività. Infatti, se la previsione di un limite di età in capo ai dirigenti medici dipendenti del SSN può essere giustificata dalla necessità di tutelare l’interesse pubblico al turn-over generazionale, analoghe considerazioni non possono essere estese alle attività di carattere privato, specialmente laddove si tratti di incarichi di gestione apicale delle strutture, per i quali l’esperienza pregressa può rilevare ai fini dell’efficienza dell’attività di management svolta.