Questo è l’orientamento che si sta affermando all’interno della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Toscana.
Infatti, in un’azienda sanitaria della regione, stante la necessità di individuare gli agenti contabili, con particolare riferimento alle farmacie interessate alla riscossione del ticket sanitario pagato dai cittadini, si è preferito individuare gli agenti contabili all’interno della struttura sanitaria anziché nelle singole farmacia, che sono state considerate meri “operatori”. Il Direttore amministrativo quindi, è stato individuato come Agente Contabile sotto il cui controllo le singole farmacie effettuavano le operazione di riscossione, incasso e riversamento del ticket di che trattasi.
Il direttore amministrativo ha rappresentato, altresì, l’avvenuto recepimento, da parte dell’Azienda Ospedaliera, con Delibera del Direttore Generale n. 1101 del 16 dicembre 2019, della nuova Delibera di GRT n. 918/2019, di riorganizzazione della disciplina degli Agenti Contabili e della relativa resa del conto giudiziale. Alla luce delle nuove indicazioni offerte dalla Regione in materia, l’Azienda ha prospettato alle farmacie la necessità di dover individuare le stesse quali agenti contabili ed a tale fine è in corso la riorganizzazione del servizio per rendere la stessa conforme alle disposizioni di legge.
Con sentenza del giorno 8 gennaio 2020, la Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana ha risolto la questione incidentale presentata dal magistrato istruttore del conto giudiziale n. 79551, presentato dall’agente contabile per i ticket riscossi dalle farmacie dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, per l’esercizio 2017, nel senso di ritenere che il direttore amministrativo, non fosse competente alla redazione del conto giudiziale relativo si ticket di che trattasi, rimandando al magistrato istruttore per il prosieguo dell’istruttoria. Il magistrato istruttore, con successiva nota del 27 febbraio 2020 ha invitato le farmacie a presentare il relativo conto giudiziale.
La farmacia Fabbrini sas ha presentato il conto giudiziale in data 28 aprile 2020, iscritto al n. 93518.
La Procura ha depositato ricorso per resa di conto in data 16 giugno 2020.
L’art. 141 c.g.c., al quarto comma, impone al giudice monocratico di ordinare, entro 30 giorni e con decreto motivato, il deposito del conto giudiziale all’agente contabile inadempiente.
Nel caso in esame il conto giudiziale risulta essere stato depositato prima della presentazione del ricorso per resa di conto da parte della Procura. Stante l’avvenuto deposito del conto in data anteriore alla richiesta per resa di conto avanzata dalla Procura, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
A parte quindi l’aspetto formale, alle farmacie che riscuotono i ticket per conto delle aziende sanitarie probabilmente sarà richiesto di depositare il conto giudiziale presso la Corte dei Conti.