La riforma del danno erariale è un elogio dell’incompetenza e dell’inettitudine

Il decreto “semplificazioni” (Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76) ha modificato, limitandola, la responsabilità per danno erariale, introducendo due modifiche:

1) la responsabilità è ammessa solo in caso di volontà dell’evento dannoso;

2) per un periodo transitorio fino a luglio 2021, la responsabilità è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta.

Nel nostro ordinamento, fino ad oggi, la responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti dei funzionari pubblici era prevista solo in caso di colpa grave o dolo.

Ma cosa significa?

Si potrebbe, mischiando per forza di cose concetti della disciplina civilistica e della disciplina penalistica, prevedere una sorta di “scala” dei gradi dell’elemento soggettivo previsti dal nostro ordinamento:

– colpa lieve

– colpa grave

– dolo, come volontà dell’evento

– dolo, come volontà dell’effetto (in diritto penale, si avvicina al concetto di “dolo specifico”).

Nella responsabilità innanzi alla Corte dei Conti i funzionari pubblici rispondevano non di ogni illegittimità, ma solo a titolo di colpa grave o dolo. Quindi, se un funzionario aveva sbagliato, ma in effetti sulla questione c’era confusione legislativa o comunque la fattispecie era complessa, o c’erano altri elementi che rendono la colpa solamente “lieve”, allora non rispondeva per danno erariale.

Con la riforma appena approvata, invece, il funzionario risponde solo se la Corte dei Conti riesce a provare il dolo, cioè la volontà di compiere l’azione e di violare la legge.

Orbene, tale prova spesso risulta di difficile dimostrazione, anche perché il processo contabile è essenzialmente un processo documentale.

Spesso nella pubblica amministrazione la prova del dolo si raggiunge solamente con poteri istruttori straordinari (intercettazioni, accesso ai conti correnti, ecc…), di cui non dispone la Corte dei Conti.

Fino ad oggi nel giudizio contabile provare il dolo o la colpa grave aveva un’importanza limitata a pochi casi, per cui, per ciò che concerne l’elemento soggettivo, si scriveva che l’atto illegittimo era stato adottato “quantomeno con colpa grave”. Altre volte, nei casi più gravi (p.es.: corruzione), la Corte dei Conti attendeva la fine del processo penale, recependo le conclusioni dello stesso, ritenendo provato il dolo nei soli casi in cui il giudice, con i mezzi istruttori straordinari di cui è dotata la magistratura nelle indagini penali, ritenesse provato il dolo.

Un funzionario oggi, invece, potrebbe motivare l’atto con riferimenti sbagliati o argomentazioni sbagliate, rischiando di sembrare tuttalpiù un ignorante o uno stupido, ma finirebbe per evitare il danno erariale. Finirebbero per “non pagare” tanti funzionari di cui si prova la colpa, l’imperizia, la negligenza, ma non il dolo.

Faccio un esempio: crolla un ponte, muoiono tante persone e lo Stato è costretto a risarcire tutte le vittime. La pubblica amministrazione chiede di rivalersi sui funzionari che non hanno curato la manutenzione, ma se i funzionari in questione dimostrano che non hanno voluto volontariamente violare la legge (anche perché non avevano interesse a violare la legge), ma semplicemente non hanno fatto la manutenzione solo perché palesemente inadeguati, incompetenti e superficiali, i funzionari non rispondono di danno erariale.

Facciamo un altro esempio: un medico sbaglia in maniera evidente (ripeto evidente, perché in caso di colpa lieve già prima non rispondeva di danno erariale) una terapia o una diagnosi, non risponderà di danno erariale, tranne il caso in cui la Corte dei Conti provi che ha voluto fare del male al paziente (casi rarissimi, per fortuna).

Ancora un altro esempio: siamo nel mezzo di un’epidemia, allora un direttore sanitario, poichè incapace di gestire l’emergenza, non adotta nessuna misura per contrastarla, omettendo di comprare i dispositivi di protezione, omettendo di verificare l’adozione di adeguate misure di sicurezza, ecc… Dato che è ovvio che il direttore sanitario in questione non ha nessun interesse alla diffusione della pandemia, l’unico motivo per cui non ha fatto il suo dovere causando morti, anche tra i lavoratori, è stata la marchiana e grossolana incompetenza. Orbene, secondo la novella legislativa, non dovrà rispondere del danno erariale provocato alle casse dello Stato e derivante, per esempio, dai risarcimenti e da tutti i soldi spesi in più per bloccare una pandemia che poteva essere bloccata prima. La sua assicurazione sarà al sicuro da pretese risarcitorie, e, dulcis in fundo, non dovrà nemmeno preoccuparsi in futuro di stipulare una polizza.

Infatti, per tranquillizzare i garantisti e coloro che si mettono nei panni dei funzionari incompetenti, ricordo pure che di solito funzionari e medici stipulano una polizza assicurativa che li tiene indenni dalla responsabilità per danno erariale, tranne il caso di dolo. Tale polizza ha un premio accessibile (tranne casi rari, per esempio alcuni medici come i ginecologi, in cui il prezzo si alza).

Ora, con tale riforma, resteranno impunite tutte quelle condotte caratterizzate da incompetenza grave, mancanza grave di attenzione, superficialità marchiana, ecc…

E’ un po’ l’apoteosi dell’incompetenza: più sei incompetente, più sei al riparo dalla Corte dei Conti. Verrebbe quasi da essere tentati di porre nei posti chiave funzionari e dirigenti incompetenti e palesemente inadeguati, per pre-costituirsi l’alibi della colpa grave, ed evitare l’accusa di dolo.

Bene, quindi rimescoliamo tutto e mettiamo gli avvocati a capo dei servizi finanziari e i laureati in economia a decidere la strategia processuale nel contenzioso, gli ingegneri a capo di servizi dove non serve a niente una laurea in ingegneria, e i filosofi a capo dell’Ufficio Urbanistica e Lavori Pubblici, perché, ormai, l’incompetente e lo stupido non paga, mentre a rischiare di essere accusati di adottare un atto illegittimi con consapevole volontà, sono rimasti solamente quelli bravi.

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