Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale
L’articolo 28 indica come validi per notificazioni e comunicazioni in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale, anche gli elenchi che la giurisprudenza, non senza oscillazioni, aveva ritenuto non validi, ed in particolare:
-Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti
– Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese
– Anagrafe nazionale della popolazione residente -ANPR del CAD
– registro delle imprese corredato dagli indirizzi PEC o analogo indirizzo di posta elettronica
– registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia
Si prevede inoltre che in caso di mancata indicazione nell’elenco di indirizzi PEC, la notificazione degli atti alle pubbliche amministrazioni (in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale) è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell’Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, di cui all’articolo 6-terdel CAD