L’Agenzia conferma: ai dispositivi medici si applica l’aliquota ordinaria, tranne il caso in cui siano veri e propri farmaci

Agenzia delle Entrate, Risposta n. 220 

Con la circolare 10 aprile 2019, n. 8/E già l’Agenzia ha fornito dei primi chiarimenti in relazione alle novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019).

In particolare, in merito all’articolo 1, comma 3, della citata legge, in tale sede è stato precisato che si tratta di una norma di interpretazione autentica che fa rientrare nell’ambito del numero 114) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in breve, “Decreto IVA”), tra i beni soggetti all’aliquota IVA del 10 per cento, ” i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata (…) “.

Il numero 114) in commento dispone l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento alle cessioni di ” medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale “.

La norma di interpretazione autentica intende risolvere il problema dell’applicazione dell’aliquota IVA ridotta a quei prodotti che, pur classificati – ai fini doganali – tra i prodotti farmaceutici e medicamenti, non sono commercializzati come tali, bensì come dispositivi medici. Tuttavia essa riguarda non tutti i dispositivi medici, ma solo quelli che siano classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata.

In conclusione, solo alle cessioni del prodotto classificato alla voce 3004, sarà applicabile l’aliquota IVA del 10 per cento, in base al n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al decreto IVA, mentre le cessioni di tutti gli altri prodotti citati dall’Istante saranno soggette all’aliquota IVA ordinaria in quanto il riferimento al capitolo 33 non risulta richiamato da alcuno dei numeri della Tabella A, parti II, II- bis e III, allegata al Decreto IVA.

Cfr anche http://iusmanagement.org/2019/10/31/lagenzia-riassume-le-condizioni-per-le-agevolazioni-iva-e-irpef-per-i-disabili-e-ribadisce-che-linvalidita-deve-essere-permanente/

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