L’acconto mensile della retribuzione di risultato costituisce danno erariale, se poi non si raggiungono gli obiettivi

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Sardegna, sentenza n. 12 del 17 gennaio 2020 

La corresponsione alla dirigenza della retribuzione di risultato, così come previsto dal D.Lgs. n. 150/2009 e dal contratto individuale di lavoro (artt. 6 e 7), presuppone la previa verifica e valutazione degli obiettivi raggiunti da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

Il quadro normativo, così come sopra delineato, non consente che in attesa dell’avvio e della conclusione del procedimento di valutazione siano liquidati degli acconti delle premialità in questione.

Tuttavia, il convenuto ha adottato le determinazioni n. 295 del 22/5/2015, n. 761 dell’11/12/2015 e n. 227 del 18/4/2016 con le quali si è auto-liquidato un’anticipazione dei predetti emolumenti per gli anni 2014 e 2015 pari, rispettivamente, a Euro 13.803,11 (Euro 11.500,00 + Euro 2.303,11) e a Euro 13.818,64, al netto degli oneri previdenziali e di quelli relativi all’IRAP a carico dell’Ente.

Le indennità in questione sono risultate assolutamente ingiustificate dal momento che la successiva valutazione condotta dall’OIV dell’attività svolta dal convenuto negli esercizi 2014 e 2015 non ha dato esiti positivi, evidenziando il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati per il conseguimento delle premialità.

Non vi è dubbio, quindi, che alla luce dell’accertato mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, le somme riscosse a titolo di anticipo della retribuzione di risultato costituiscano danno per l’Ente Parco Nazionale in quanto indebitamente conseguite dal convenuto in carenza dei prescritti presupposti.

Non vi è dubbio, inoltre, che la condotta posta in essere dal convenuto sia stata contraddistinta dalla colpa grave per avere con inescusabile negligenza posto in essere atti contrari agli obblighi derivanti dal rapporto di impiego auto-liquidandosi acconti della retribuzione di risultato non previsti dalla normativa di settore nè dal contratto individuale di lavoro.

E’ evidente, inoltre, che una volta intervenuta la valutazione negativa da parte dell’OIV, è risultata definitivamente acclarata la non spettanza delle indennità percepite, e la mancata restituzione di quanto indebitamente conseguito dimostra il consapevole intendimento del convenuto di violare la normativa vigente al fine di soddisfare un interesse esclusivamente personale.

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