TAR Lazio, sentenza n. 8615 del 22 luglio 2020
Con il ricorso i ricorrenti impugnano il diniego opposto dal Dipartimento della Protezione Civile -Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’istanza di accesso civico generalizzato, proposta ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs n. 33/2013, finalizzata all’ostensione di n. 5 verbali del Comitato Tecnico Scientifico nominato ai sensi dell’art. 2 dell’O.C.D.P.C. n. 360/2020.
Rileva il Collegio che i verbali in oggetto costituiscono, effettivamente, atti endoprocedimentali prodromici all’emanazione dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanati in attuazione del D.L. 23 febbraio 2020, n.6, al fine di indicare le misure necessarie ad evitare la diffusione del virus Covid – 19 sull’intero territorio nazionale, in forza della delega conferita dal Legislatore.
Ebbene, la ratio dell’intera disciplina normativa dell’accesso impone di ritenere che se l’ordinamento giuridico riconosce, ormai, la più ampia trasparenza alla conoscibilità anche di tutti gli atti presupposti all’adozione di provvedimenti individuali o atti caratterizzati da un ben minore impatto sociale, a maggior ragione deve essere consentito l’accesso ad atti, come i verbali in esame, che indicando i presupposti fattuali per l’adozione dei descritti DDPCM, si connotano per un particolare impatto sociale, sui territori e sulla collettività.