Difesa farcita a sandwich? La Corte dei Conti la dichiara inammissibile

Corte dei Conti, seconda sezione giurisdizionale centrale d’Appello, sentenza n. 33 del 13 febbraio 2020

La chiarezza e la sinteticità espositiva rappresentano, quindi, “l’adempimento di un preciso dovere processuale” (Cass. 22 giugno 2006, n. 19100, Cass. Sez. Lav., sent. n. 17698/2014 e n. 17178/2014).
La Suprema Corte ha osservato che quand’anche il principio-dovere non sia assistito da una specifica sanzione processuale «cosicché l’incontinenza espositiva – pur quando assuma, come nella specie, caratteri di manifesta eccessività – non può determinare, di per se stessa, l’inammissibilità del ricorso per cassazione», pur tuttavia «espone al rischio» di una declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione.
Detta violazione, infatti, rischia di pregiudicare la intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e quindi, in definitiva, ridondando nella violazione delle prescrizioni, queste sì assistite da una sanzione testuale di inammissibilità, di cui ai nn. 3 e 4 dell’articolo 366 c.p.c. (v. sent. n. 17698/14; di identico tenore Cass. nn. 24940/16, 22709/16, 22654/16, 21239/16, 20815/16, 18579/16, 17526/16, 9228/16, 34/16; 8245/2018).

Tanto premesso, per ciò che attiene all’appello principale, l’impugnazione si articola in 128 pagine, 40 delle quali riservate alla descrizione del contesto fattuale da cui hanno tratto origine le condotte dannose e le restanti 88 per dar corpo a 10 motivi di gravame, molti consistenti in un’inestricabile commistione di elementi di fatto, riproduzione di contenuti di documenti (comunque versati in atti), argomentazioni difensive e frammenti di motivazione della sentenza di primo grado.
Con la conseguenza che tale modalità espositiva, anziché fornire una rappresentazione completa dei fatti di causa e, soprattutto, delle doglianze, attraverso la diluizione del ceppo argomentativo in un atto dalla consistenza sovrabbondante, finisce per impedire di cogliere gli aspetti della vicenda ritenuti problematici e le ragioni del dissenso rispetto alle statuizioni avversate.
Conclusivamente, sia per l’appello principale che per l’appello incidentale si è al cospetto di prodotti della tecnica di redazione dei cosiddetti atti “assemblati” o “farciti” o “a sandwich” (secondo la terminologia della Corte di cassazione: sent. 18/09/2015, n.18363), con la quale i contenuti di una pluralità di documenti sono integralmente riprodotti all’interno del gravame, senza alcuno sforzo di rielaborazione sintetica.

Conclusivamente, la Corte ha dichiarato inammissibili gli appelli.

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