In caso di danno erariale da mancata entrata, la prescrizione comincia a decorrere dalla decadenza del potere di riscossione

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, sentenza n. 426 del 7 agosto 2020 

Al riguardo, il Collegio osserva che nella fattispecie in esame viene in rilievo una ipotesi di danno da mancata entrata, sotto il profilo di mancato accertamento e successiva riscossione del tributo speciale, sicché la decorrenza della prescrizione di tale danno va individuata non già con il momento in cui si la società RAP ha prodotto la propria dichiarazione (30.01.2014), ma con la successiva scadenza del termine ultimo per il possibile accertamento della medesima entrata avvenuta – a prescindere – nel corso del 2017. Per un credito tributario la decorrenza della prescrizione per il conseguente danno erariale parte dalla data in cui il credito tributario non è più esigibile per decadenza o prescrizione, momento in cui il danno non è più potenziale ma diventa certo ed effettivo. (Corte dei conti Sez. Giurisdizionale Campania Sentenza n. 866/2018). Ebbene, poiché il danno afferisce al mancato accertamento, con conseguente decadenza dal potere di riscossione del tributo speciale, deve ritenersi intempestiva l’attività di riscossione avviata il 29 ottobre 2019, ovvero entro il termine di cinque anni dal verificarsi del danno, avvenuto, appunto, nel corso del 2017. Pertanto, la prospettata eccezione di prescrizione deve essere respinta.

 

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