Corte di Cassazione, sentenza n. 16807 del 07 agosto 2020
In tema di diritto all’anonimato delle parti in giudizio o dei soggetti interessati garantito dall’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica, la Sezione tributaria della S.C. – a fronte di istanza di omissione delle generalità avanzata, per il tramite dei l.r., da una società importatrice di prodotti di abbigliamento riproducenti loghi di noti marchi e dai coobbligati rappresentanti indiretti in dogana cui erano stati notificati avvisi di accertamento e corrispondenti atti di contestazione di sanzioni in seguito a rettifica del valore doganale delle merci importate – ha rigettato la domanda di anonimizzazione delle controricorrenti in ritenuto difetto dei motivi «legittimi» in grado di fondare la richiesta di oscuramento, da intendersi, ad avviso della S.C., come sinonimo di motivi «opportuni», nella specie esclusi in ragione della materia trattata, di per sé non sensibile né tantomeno caratterizzata in re ipsa da particolare delicatezza.
In particolare la domanda di oscuramento dei dati personali presentata dall’interessato deve essere sostenuta dalla indicazione dei “motivi legittimi” che segnano all’evidenza il discrimine fra l’accoglimento ed il rigetto della relativa domanda. Il concetto utilizzato dal legislatore, per certo non felice, abbisogna di un’opportuna interpretazione
Infatti, premesso che la materia trattata nel presente giudizio (atto di contestazione di sanzioni a seguito di rettifica del valore doganale delle merci importate) non può ritenersi di per sè sensibile, e come tale, assoggettata al cogente regime di tutela della riservatezza delle parti in causa, né tantomeno la vicenda oggetto di controversia può ritenersi caratterizzata in re ipsa da una particolare “delicatezza”, era fatto onere ai richiedenti di specificare resistenza e la natura dei motivi che avrebbero dovuto qui apportare deroga alla regola generale di cui al co.7 della stessa disposizione, secondo la quale: “Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali” (nello stesso senso v. Cass., sez. 5, 29 marzo 2019, n. 8829); al riguardo, i controricorrenti si sono limitati a richiedere l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi ad essi riconducibili “avendone motivo legittimo”, senza esternare il medesimo.