Agenzia delle Entrate, Risposta n. 240/2020
In base al contratto in essere, una Società fornisce ad una RSA le seguenti prestazioni: a) servizi sociosanitari (c.d. OSS ovvero operatori sociosanitari); b) servizio infermieristico, fisioterapico e di animazione; c) servizio di lavaggio delle stoviglie; d) servizio di pulizia e sanificazione; e) servizio di guardaroba; g) servizio di gestione, formazione, coordinamento e organizzazione del personale di tutte le mansioni.
La Società precisa che è in trattativa per la sottoscrizione di un altro contratto per la fornitura degli ulteriori servizi di ristorazione e lavanderia, così che siano forniti in modo globale servizi sanitari, socioassistenziali ed alberghieri (c.d. global service) e chiede se i servizi siano esenti da IVA ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 21) del d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto trattasi di servizi di assistenza e cura alla persona.
L’Agenzia ha prima richiamato la risoluzione 16 marzo 2004, n. 39/E, chiarendo che l’esenzione in commento:
– “ha valenza oggettiva, nel senso che le prestazioni di servizi in essa elencate rientrano nell’esenzione dall’IVA a prescindere dalla natura giuridica del soggetto che le rende”;
– sono oggettivamente esenti le prestazioni rese da terzi presso una casa di riposo, “anche se distintamente specificate, sempre che le stesse, nella loro interezza e sostanzialmente, caratterizzino la gestione globale della RSA, la cui titolarità (n.d.r. del servizio) rimane in capo” al soggetto appaltante “il quale si limita ad una mera attività di controllo ed indirizzo a garanzia della qualità e dell’interesse collettivo”;
– le altre prestazioni rese distintamente dalla gestione globale della casa di riposo prestazioni infermieristiche e riabilitative saranno fatturate secondo il regime proprio delle stesse, e dunque in regime di esenzione da IVA ove rientrino in una delle fattispecie di cui all’articolo 10 del Decreto IVA.
Il principio secondo cui per applicare l’esenzione è necessario che vi sia la gestione globale della casa di riposo è stato da ultimo ribadito nella risposta n. 221 del 2019 della Direzione Centrale Grandi Contribuenti
Tali precisazioni non consentono di ritenere soddisfatto, nel caso in esame, il requisito della gestione globale della casa di riposo, come chiarito in premessa. Ne consegue che è possibile riconoscere l’esenzione da IVA di cui all’articolo 10, primo comma, n.21) del Decreto IVA solo a seguito della stipula del nuovo contratto, che prevede i servizi di ristorazione e lavanderia in aggiunta alle prestazioni già rese in base al contratto in corso di esecuzione.