In caso di potenziale conflitto di interessi dell’avvocato, il ricorso è affetto da nullità rilevabile d’ufficio

Corte di Cassazione, ordinanza n 1143 del 20 gennaio 2020

Il ricorso è inammissibile perché affetto da nullità a sua volta dovuta al potenziale conflitto d’interessi tra l’avvocato e la rappresentata.

La procura quindi è nulla, con la conseguenza che è nullo e, per questo, inammissibile, il ricorso proposto.

Va ribadito il principio di diritto per cui nel caso in cui tra due o più parti sussista un conflitto di interessi, è inammissibile la difesa in giudizio a mezzo dello stesso procuratore, e la violazione di tale limite, investendo i valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, è rilevabile d’ufficio (Cass., 25/09/2018, n. 22772)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *