Se l’avvocato non è iscritto all’albo dei cassazionisti, il ricorso è nullo e l’avvocato paga direttamente tutte le spese

Corte di Cassazione, sentenza n .17317 del 19 agosto 2020 

Dall’interrogazione del Consiglio Nazionale Forense risulta che il difensore della ricorrente non è iscritto all’albo dei difensori abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. In difetto di una tale iscrizione, l’avvocato è privo dello ius postulandi. E l’onere di allegare il contrario grava sul difensore interessato, producendo una certificazione da cui risulti tale potere ai sensi dell’art. 372, secondo comma c.p.c., oppure allegandolo in una memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c.; in assenza di una tale contraria allegazione ed essendo destinatario unico della procura alle liti, egli non ha il potere di certificare l’autenticità della firma del mandante (Cass. 26 novembre 1999, n. 13217; Cass.31 gennaio 2014, n. 2156).

Poiché nel ricorso manca la firma anche da parte di altro avvocato iscritto nell’albo speciale e indicato come codifensore, il ricorso è nullo (Cass. 11 luglio 2006, n. 15718; Cass. 12 ottobre 2018, n. 25385).

Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo dell’art.365 c.p.c., è infatti necessario che lo stesso, senza tuttavia che sia prescritta l’espressa menzione in esso di tale iscrizione, sia sottoscritto da un avvocato iscritto nell’apposito albo speciale, munito di mandato a margine o in calce all’atto, o comunque a questo allegato, rilasciato dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e prima della notificazione del ricorso stesso nel ricorso (Cass. 13 settembre 2012, n. 15338).

Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio poste a carico del difensore, restando l’attività processuale svolta a suo esclusivo carico, in quanto privo di abilitazione ad essa e non potendo per tale ragione riverberare alcun effetto sulla parte: del tutto analogamente all’ipotesi del difensore che agisca in assenza di procura (Cass. s.u. 10 maggio 2006, n. 10706; Cass. 26 gennaio 2007, n. 1759) o cui comunque sia esclusivamente addebitabile la responsabilità di una soccombenza per ragioni estranee al merito della controversia ritualmente introdotta (Cass. 12 giugno 2018, n. 15305).

Esse devono essere distratte al difensore anticipatario del controricorrente, secondo la sua richiesta e il contributo unificato deve essere infine raddoppiato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535)

 

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