Le omissioni della cartella clinica sfavoriscono il sanitario, ma non è automaticamente provata la colpa

Corte di Cassazione, sentenza n. 14621 dell’8 luglio 2020 

Quanto al rilievo da attribuirsi alle omissioni della cartella clinica sull’impossibilità di individuare il nesso di causalità materiale, deve precisarsi che le omissioni della cartella clinica non conducono automaticamente a ritenere adempiuto l’onere probatorio da parte di chi adduce di essere danneggiato, pur dovendosene tener conto, perché diversamente l’incompletezza verrebbe a giovare proprio a colui che non è admepiente al proprio obbligo di diligenza. (Cass. 18/09/2009 n. 20101 precisa che “il medico ha l’obbligo di controllare la competenza e l’esattezza delle cartelle cliniche e dei relativi referti allegati, la cui violazione comporta la configurazione di un difetto di diligenza rispetto alla previsione generale contenuta nell’art. 1176 c.c., comma 2 e, quindi, un inesatto adempimento della sua corrispondente prestazione professionale”; conformi, p.  es., Cass. 26/01/ 2010 n. 1538; Cass. 05/07/ 2004 n. 12273), e che tale incompletezza ha creato.

Il rilievo della difettosa tenuta della cartella clinica è tale ta far ritenere provato il nesso di causalità materiale solo quando proprio l’incompletezza della cartella clinica abbia reso impossibile l’accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno (così Cass. 14/11/2019, n.29498).

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