Produrre contenuti audiovisivi non significa controllarne la diffusione, secondo la Corte UE

Corte di Giustizia Europea, sentenza del 3 settembre 2020, causa V-719/18


Vivendi ha avviato, nel dicembre 2016, una campagna di acquisizione ostile di azioni di Mediaset. Il 22 dicembre 2016, Vivendi è così giunta a detenere il 28,8% del capitale sociale di Mediaset e il 29,94% dei diritti di voto nell’assemblea degli azionisti di quest’ultima.
In tale contesto, il 20 dicembre 2016, Mediaset ha presentato una denuncia all’AGCOM, segnalando che Vivendi aveva violato l’articolo 43, comma 11, del TUSMAR (in prosieguo: la «disposizione di cui al procedimento principale»), in quanto le partecipazioni che Vivendi detiene in Telecom Italia e in Mediaset avrebbero comportato che i ricavi di Vivendi nel settore delle comunicazioni elettroniche, da un lato, e nel SIC, dall’altro, superassero le soglie stabilite da tale disposizione, in forza della quale le imprese, anche attraverso società controllate o collegate, i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche sono superiori al 40% dei ricavi complessivi di tale settore non possono conseguire nel SIC ricavi superiori al 10% del sistema medesimo.
Con delibera del 18 aprile 2017 (in prosieguo: la «delibera dell’AGCOM»), l’AGCOM ha dichiarato che Vivendi aveva violato la disposizione di cui al procedimento principale.
Vivendi ha tuttavia proposto ricorso avverso la delibera dell’AGCOM dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia), che ha rinviato alla Corte di Giustizia Europea.
La Corte ha quindi dichiarato che le diverse direttive che compongono il nuovo quadro normativo applicabile ai servizi di comunicazione elettronica, tra le quali figura la direttiva quadro, stabiliscono una chiara distinzione tra la produzione dei contenuti, che implica un controllo editoriale, e la trasmissione dei contenuti, che esclude qualsiasi controllo editoriale, cosicché i contenuti e la loro trasmissione sono soggetti a discipline distinte che perseguono obiettivi propri (v., in tal senso, sentenza del 13 giugno 2019, Google, C-193/18, EU:C:2019:498, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).
In ragione di tale chiara distinzione tra la produzione dei contenuti e la trasmissione dei contenuti, le imprese operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche, che esercitano un controllo sulla trasmissione di contenuti, non esercitano necessariamente un controllo sulla loro produzione, che implica un controllo editoriale.
L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro che ha l’effetto di impedire ad una società registrata in un altro Stato membro, i cui ricavi realizzati nel settore delle comunicazioni elettroniche, come definito ai fini di tale normativa, siano superiori al 40% dei ricavi complessivi di tale settore, di conseguire nel sistema integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10% di quelli del sistema medesimo.

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