Pagare un anticipo dei lavori è danno erariale, se non si tratta di fondi UE (normativa previgente)

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, sentenza n 266 del 04 settembre 2020

Un contratto di appalto, tra le condizioni economiche, oltre ai normali pagamenti per i vari SAL e quelli a conclusione dei lavori, prevedeva anche il versamento alla ditta esecutrice dei lavori del “30% + IVA all’ordine, con pagamento mezzo B.B. 30 gg d.f.f.m.”
Nondimeno, tale pagamento “all’ordine” non avrebbe trovato giuridico fondamento nella normativa in materia di appalti pubblici, in vigore all’epoca dei fatti.
Quest’ultima, infatti, avrebbe consentito l’anticipazione (e non all’ordine) del 30% dell’importo contrattuale nella sola ipotesi, diversa da quella all’esame, di lavori pubblici co-finanziati dall’Unione europea.
Infatti con delibera n. 78 del 30 ottobre 2009, la Giunta approvava l’intervento per la manutenzione straordinaria del tratto di funivia, per un importo complessivo di euro 1.200.000,00, così finanziati:
-euro 600.000,00 da fondi CIPE, di cui alla delibera n. 3/06, assegnati alla Regione Toscana;
-euro 600.000,00 da fondi interni
Secondo la Procura contabile, l’art. 7 del contratto di appalto integrato (nella parte prevedente l’anticipazione del 30% dell’intero corrispettivo), risulterebbe illegittimo.
Esso si porrebbe, infatti, in contrasto con l’art. 5, comma 1, del d.l. n. 79 del 1997, alla cui stregua “È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , ed agli enti pubblici economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione dei contratti già aggiudicati alla data di entrata in vigore del presente decreto e di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell’Unione europea. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, in contrasto con quelle di cui al presente comma..”.
La richiamata disposizione consentirebbe, dunque, l’erogazione, da parte di Amministrazioni pubbliche, di anticipazioni sul prezzo del contratto d’appalto di lavori, forniture e servizi solo in presenza di appalti aventi ad oggetto attività co-finanziate dall’Unione Europea.
Tale ipotesi non ricorrerebbe nella fattispecie all’esame, connotata dall’utilizzazione unicamente di fondi statali.
L’Organo requirente evidenziava, inoltre, che la società aggiudicataria Y srl, dopo aver incassato “l’anticipazione” e senza aver eseguito i lavori, veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Milano.
La Comunità Montana, in data 2 novembre 2011, avanzava ricorso per l’ammissione al passivo del fallimento per euro 289.912,74, e disponeva la risoluzione ipso iure del contratto d’appalto, provvedendo a richiedere l’escussione della polizia fideiussoria n. 6006182 del 3 febbraio 2010, al fine di recuperare almeno una parte del danno patito. Anche tale tentativo si rivelava infruttuoso.
Il predetto danno, in superamento delle argomentazioni difensive sul punto, deve ritenersi certo, concreto ed attuale, nonostante il credito dell’Amministrazione sia stato ammesso, in chirografo, al passivo del fallimento.
Sul punto, giova osservare che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente rilevato l’insensibilità del giudizio di responsabilità amministrativa, nei limiti di cui si dirà a breve, all’esperimento degli ulteriori strumenti che l’ordinamento appresta per la tutela delle pretese creditorie dell’Amministrazione.
Nello specifico, “Pur ammettendo, infatti, un’incontestata interferenza tra detti rimedi – tale che, una volta che il credito sia stato integralmente soddisfatto, per effetto dell’assegnazione di una porzione dell’attivo fallimentare pari al credito dell’Amministrazione, l’azione di responsabilità amministrativa non sia più intentabile o, se già intentata, sia non più procedibile – quando, invece, come nel caso di specie, i rimedi alternativi non abbiano già condotto all’integrale soddisfacimento del credito, la mera circostanza che l’Amministrazione si sia insinuata al passivo nel fallimento di un debitore insolvente non rappresenta circostanza idonea a precludere la proponibilità (né la procedibilità) del giudizio di responsabilità.
Ciò in quanto il danno erariale contestato risulta, allo stato, già connotato da quei caratteri (certezza, attualità e concretezza) che consentono, al ricorrere delle altre condizioni di legge, di adottare una sentenza di condanna per il relativo risarcimento.
Ai fini della configurazione del danno, invece, non occorre che lo stesso sia anche «irreversibile», nel senso che, per il proficuo esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa, non è necessario che il pregiudizio risulti non sanabile mediante il ricorso ad altri meccanismi satisfattori della pretesa creditoria (in tal senso cfr. anche Sez. Sicilia n.221/2012).
Infatti, solo all’esito di tali rimedi alternativi, qualora essi sopraggiungano in fase di esecuzione della sentenza, potrà porsi la necessità di verificare l’avvenuto, effettivo ed integrale ristoro del danno subito, ai fini di procedere al saldo dovuto“ (così, testualmente, Corte Conti, Sez. giur. Lombardia, 13 agosto 2014, n. 166).
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il Sig. X va condannato al pagamento, in favore dell’amministrazione dell’importo di euro 198.877,36, a titolo di danno per l’illegittima anticipazione sul prezzo contrattuale in favore della soc. Y srl

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